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Ordinanza — n. 35735/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fixed-term contract abuse claim where indefinite hiring was not automatically caused by prior abuses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Beatrice Zamprogno's appeal against a Bologna appellate court decision that dismissed her claim for damages regarding fixed-term contract abuse. Zamprogno argued that her subsequent indefinite employment was a direct result of her prior precarious contracts, but the court found the causal link insufficient. The court ruled that hiring via ordinary public competition, even with precedence rights, does not automatically satisfy the requirement that the indefinite contract was 'determined' by the prior abuse.

Regesto Legislator

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Art. 32 L. 183/2010; Art. 5 comma 4 quater L. 104/2000: The causal link between fixed-term contract abuse and subsequent indefinite hiring requires the latter to be automatically determined by the former, excluding cases where hiring occurs through ordinary procedures where the abuse is merely a remote antecedent.

Parole chiave

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fixed-term contract abuse indefinite hiring causality damages for precarious work public competition hiring precedence rights under law causal nexus requirement labor law damages contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 32 della legge n. 183/2010
Art. 5 comma 4 quater della legge n. 104/2000
il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16336/2017
nel merito, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 16336/2017, ha ritenuto che l’assunzione, seppure disposta all’esito di selezione pubblica ex art.
Cass. n. 15353/2020
Cass. 18 ottobre 2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29607-2021 proposto da: ZAMPROGNO BEATRICE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO MORRI; -ricorrente - contro AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 02483810392 in persona del legale rappresentante pro temporedomiciliata in ROMA, LARGO LA LOGGIA 33 presso lo studio dell'avvocato FOLGARELLI SANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI LORETO PAOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE Ric. 2021 n. 29607 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Bologna, adita dall’Azienda Usl della Romagna, ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini che, in parziale accoglimento del ricorso di Beatrice Zamprogno, aveva accertato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti ed aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno ex art. 32 della legge n. 183/2010, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale percepita;

2. la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base del principio della cosiddetta ragione più liquida ed ha ritenuto assorbente,per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria,la circostanza che la Zamprogno fosse stata assunta a tempo indeterminato dall’Azienda;

3. il giudice d’appello ha premesso che era stato dedotto un fatto nuovo sopravvenuto, indispensabile ai fini della decisione, ed ha aggiunto che la prova dello stesso poteva essere acquisita anche mediante ricorso ai poteri d’ufficio;

4. nel merito, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 16336/2017, ha ritenuto che l’assunzione, seppure disposta all’esito di selezione pubblica ex art. 16 della legge n. 56/1987, avesse, con riferimento al cosiddetto danno comunitario, la medesima efficacia satisfattiva riconosciuta alla stabilizzazione;

5. ha precisato al riguardo che l’appellata, la quale sulla base dell’elenco formato dal competente centro per l’impiego non avrebbe avuto titolo per l’assunzione, aveva fatto valere il diritto di precedenza ex art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 e, pertanto, l’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato costituiva un effetto diretto dei pregressi contratti a termine;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Beatrice Zamprogno sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese con controricorso l’Azienda USL della Romagna;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.lgs. n. 368/2001, sostituito dall’art. 24, Ric. 2021 n. 29607 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, ed assume, in sintesi, che il diritto di precedenza, riconosciuto per legge al lavoratore assunto a tempo determinato, non trasforma la procedura selettiva in procedura riservata né il suo esercizio consente di equiparare l’assunzione a quella ottenuta all’esito di procedure di stabilizzazione, specificamente volte alla eliminazione del precariato;

2. il ricorso è fondato; questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia; in particolare Cass. n. 14815/2021 ha affermato che «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; all’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa- effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agliassunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.»;

Ric. 2021 n. 29607 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine -come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; i richiamati principi, qui ribaditi, a maggior ragione valgono ad escludere che possa essere ravvisato il nesso di derivazione causale, inteso nei termini sopra precisati, fra reiterazione del contratto a termine e assunzione qualora, come nella fattispecie, il reclutamento avvenga nelle forme ordinarie previste dall’art. 35 lett.

b) del d.lgs. n. 165/2001 e l’aspirante all’assunzione, superata la prova di idoneità, faccia valere il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015; in detta ipotesi, infatti, oltre a fare difetto la necessaria finalizzazione della procedura alla stabilizzazione del personale precario, l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa, sicché si è in presenza di un’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine;

3. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

4. non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione alla quale demanda di provvedere sull