Cassation appeal dismissed for late filing; Ministry of Health appeal rejected due to missed 20-day deadline under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Health's appeal inadmissible because the filing occurred after the mandatory 20-day deadline following notification of the lower court's judgment. The Ministry argued for the appeal's validity, but the Court emphasized that peremptory time limits are strictly enforced and cannot be cured by the opposing party's waiver or the appellant's failure to deposit documents. Consequently, the appeal was dismissed as time-barred, and court costs were compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The peremptory deadline for filing a cassation appeal is strictly enforced; its expiration renders the appeal inadmissible regardless of the opposing party's waiver or the appellant's failure to deposit required documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7191-2022 proposto da: MINISTERO DELLA SALUTE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 23/03/2022; -ricorrente - contro TAMBORRINI STELLA FRANCA, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SURIANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 912/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. si desume dal controricorso, notificato da Stella Franca Tamborrini ed iscritto a ruolo, che la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 912/2021, in riforma della decisione mpugnata che aveva rigettato la domanda, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore dell’appellante Ric. 2022 n. 07191 sez. ML -ud. 04-10-2022 dell’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13.2.20014;;
2. il Ministero della Salute ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 20 dicembre 2021, non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con certificazione del 23 marzo 2021;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso;
2. detta improcedibilità é rilevabile anche d’ufficio e non é esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; 3. è stato, poi, osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione -e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021); 4.non è ostativa alla pronuncia di improcedibilità la rinuncia al controricorso ed al giudizio di legittimità che la controricorrente ha formulato con atto del 22 settembre 2022;
Ric. 2022 n. 07191 sez. ML -ud. 04-10-2022 5. la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. si riferisce unicamente al ricorso, principale o incidentale, sicché il controricorrente vittorioso nel merito può solo rinunciare, ma non è questo il caso, all’azione, ossia al diritto sostanziale fatto valere in giudizio; 6.il manifestato disinteresse alla pronuncia di improcedibilità va, peraltro, valorizzato ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità e ne giustifica l’integrale compensazione;
5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017); 5.1. non rileva, pertanto, nella fattispecie la questione rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 33271 del 2022. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del