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Ordinanza — n. 35732/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal regarding litigation costs in a mandatory medical certification proceeding against another public entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35732/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's extraordinary appeal against a lower court ruling that assigned litigation costs to the social security institute. The INPS argued that costs should fall on the other public entity named in the medical certification, but the court held that the mandatory procedure under Article 445 bis of the Civil Procedure Code is solely for establishing the health prerequisite. Consequently, the INPS remains the exclusive defendant and must bear the costs when the health requirement is confirmed. The decision reinforces recent precedents clarifying the distinct nature of this certification from the substantive benefit judgment.

Regesto Legislator

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Art. 445 bis c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The mandatory medical certification procedure under Art. 445 bis c.p.c. is limited to establishing the health prerequisite and does not adjudicate the benefit itself; therefore, the INPS is the exclusive defendant and must bear litigation costs when the prerequisite is confirmed.

Parole chiave

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mandatory medical certification litigation costs allocation INPS liability public entity dispute Article 445 bis c.p.c. inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche nuova domanda di rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 445 bis c.p.c.
il Tribunale di Latina,all’esito del procedimento ex art. 445 bis cod.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 91, 92, 113, 116 c.p.c.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 152 disp.
Art. 2697 c.c.
civ., dell’art. 2697 cod.
Art. 101, 102 c.p.c.
D.L. n. 203/2005, Art. 10
civ., dell’art. 10 del d.l.
D.L. n. 502/1992, Art. 3
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
D.M. 1/2/1991 n. 137100, Art. 6
502/1992, dell’art. 6 d.m.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20862/2022
Cass. n. 26317/2022
Cass. n. 34043/2022
Cass. n. 34315/2022
Cass. S.U. n. 4315/2020
115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4401-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempre, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -ricorrente - contro MOLELLA ALFREDO, REGIONE LAZIO; -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositatoil 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Latina,all’esito del procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ.,ha omologato, con decreto del 2 dicembre 2020, l’accertamento in capo Ric. 2021 n. 04401 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- ad Alfredo Molella del requisito sanitario richiesto dalla legge n. 68/1999 per l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato e, quantificata l’invalidità nella misura del 55%, ha condannato l’Inps, evocato in giudizio unitamente alla Regione Lazio, al pagamento delle spese processuali;

2. avverso tale ultima statuizione l’Istituto previdenziale ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. affidato a due motivi, ai quali non hanno opposto difese Alfredo Molella e la Regione Lazio, rimasti intimati;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, 113, 116 cod. proc. civ., dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 445 bis cod. proc. civ. e addebita al Tribunale di avere violato il principio della soccombenza, applicabile anche all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nel porre le spese di lite a carico dell’Istituto previdenziale sebbene fosse in discussione un diritto (l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato) che doveva essere fatto valere nei confronti di altro ente pubblico;

2. con la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., dell’art. 10 del d.l. n. 203/2005, dell’art. 3 del d.l. n. 502/1992, dell’art. 6 d.m. 1/2/1991 n. 137100 e deduce, in sintesi, che il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese a carico del soggetto titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio;

3. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché fanno leva su precedenti di questa Corte, richiamati anche nella proposta del relatore non condivisa dal Collegio, motivatamente superati dalle recenti sentenze nn. 20862, 26317, 34043, 34315del 2022, alle quali occorre dare continuità; 3.1. con le pronunce citate è stato affermato che l'oggetto del procedimento disciplinato dall’art. 445 bis cod. proc. civ. non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento Ric. 2021 n. 04401 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3- dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio al medesimo correlato, la cui indicazione è finalizzata unicamente a giustificare l'interesse all'accertamento medesimo, che resta distinto rispetto al giudizio di merito riguardante la prestazione assistenziale o previdenziale; 3.2. se ne è tratta la conseguenza che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto, unico legittimato passivo del procedimento ex art.445 bis cod. proc. civ.

è l'INPS; 3.3. ulteriore corollario della ritenuta legittimazione passiva esclusiva è il principio enunciato dalle richiamate pronunce secondo cui le spese del procedimento, da regolare in base alla regola della soccombenza, devono gravare sull’istituto previdenziale qualora il requisito sanitario venga accertato nei termini richiesti dal ricorrente;

4. il ricorso dell’INPS, incentrato su precedenti motivatamente disattesi dalle pronunce citate, non prospetta argomenti idonei a sollecitare un’ulteriore rimeditazione dell’orientamento più recente espresso da questa Corte, al quale va dato continuità, perché condiviso dal Collegio;

5. non occorre provvedere sulle spese in quanto la Regione Lazio e Alfredo Molella sono rimasti intimati;

6. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.