Cassation court allows appeal against appellate court's fee compensation ruling due to logical incoherence and error in law regarding retroactive requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Vincenzo Capodivento's appeal against the Bari Court of Appeal's decision to fully offset litigation costs. The appellant argued the lower court's justification for fee compensation was illogical and legally erroneous, specifically regarding the retroactive nature of insurance requirements. The court found the appellate judgment incoherent because it claimed requirements only matured during the trial, contradicting prior rulings that established them retroactively, and thus violated procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 cod. proc. civ.; The express motivation of fee compensation is subject to legitimacy review, and incoherence between stated grounds and the decision's reasoning, or errors in law regarding the timing of requirements, constitutes a violation of the cited articles.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4687-2021 proposto da: CAPODIVENTO VINCENZO, domiciliatoope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO DI FEO, LIDIA LIONETTI, LOREDANA LIONETTI; -ricorrente - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2119/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. Ric. 2021 n. 04687 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato il ricorso, ha accolto la domanda proposta da Vincenzo Capodivento nei confronti dell’Inps e, dichiarato il diritto dell’appellante a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2006 sulla base di 156 giornate, ha condannato l’Istituto al pagamento, a titolo di differenza su detta indennità, della somma di € 1.110,83;
2. il giudice d’appello ha interamente compensato fra le parti le spese del doppio grado di giudizio ed ha motivato la pronuncia di compensazione richiamando la natura seriale della controversia nonché la circostanza che «i requisiti per il godimento della prestazione sono maturati solo in corso di causa»;
3. ha precisato che il diritto all’iscrizione negli elenchi o.t.d. quanto agli anni 2005 e 2006 era stato accertato con sentenze del Tribunale di Foggia n. 7510/2009 e n. 4591/2010, pronunciate successivamente al depos ito del ricorso risalente al 4 dicembre 2008;
4. per la cassazione del capo della sentenza inerente al regolamento delle spese di lite ha proposto ricorso Vincenzo Capodivento sulla base di un unico motivo, al quale l’INPS ha opposto difese con tempestivo controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
6. il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere giustificato la pronuncia di integrale compensazione facendo leva su ragioni illogiche e erronee; 1.1. rileva che le pronunce del Tribunale di Foggia, seppure intervenute dopo la proposizione del ricorso, avevano accertato il diritto all’iscrizione con decorrenza retroattiva e, pertanto, il requisito doveva essere ritenuto esistente all’epoca della proposizione della domanda amministrativa;
2. il ricorso è fondato; Ric. 2021 n. 04687 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- occorre premettere che è applicabile alla fattispecie, antecedente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 (il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso del 4 dicembre 2008), l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.l. n. 273/2005, convertito dalla legge n. 51/2006, che consentiva la pronuncia di compensazione, integrale o parziale, delle spese del giudizio in presenza di giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione;
è stato affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia, perché l’incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base dellacompensazione e le ragioni di rigetto della domanda o l’erroneità in iuredelle affermazioni contenute nel capo inerente al regolamento delle spese di lite si risolvono nella violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( Cass. n. 13767/2018;
Cass. n. 7523/2009); nel caso di specie, da un lato, quanto alla serialità della controversia, vi è incoerenza fra le ragioni della decisione e la motivazione addotta, giacché il thema decidendumnon riguardava l’interpretazione della normativa inerente all’indennità di disoccupazione agricola bensì solo l’accertamento nella fattispecie concreta dei requisiti richiesti per la prestazione previdenziale; dall’altro la pronuncia è erronea in iure lì dove ritiene maturati solo in corso di causa i requisiti in parola; pronunciando in fattispecie analoga ( seppure non sovrapponibile a quella oggetto di causa perché in quel caso trovava applicazione il regime dettato dalla legge n. 69/2009) questa Corte ha osservato che il giudice d’appello «equivoca sulla sopravvenienza del requisito assicurativo dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di congedo parentale; non è vero, infatti, che il requisito assicurativo fosse inesistente all'epoca di proposizione della domanda e fosse risultato integrato solo in corso di causa, ma è vero, al contrario, che detto requisito sia stato accertato in corso di causa, con sentenza emessa in separato procedimento, e con effetto ex tunc; in base a tale pronuncia, il suddetto requisito doveva considerasi esistente all'epoca di proposizione della domanda, risultando la contestazione da parte dell'Inps infondata» (Cass. n. 1675/2020);
Ric. 2021 n. 04687 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- ulteriore profilo di incoerenza della pronuncia di compensazione rispetto alle ragioni della decisione va ravvisato nell’avere la Corte territoriale sottolineato che, poiché il giudizio aveva ad oggetto il quantum della prestazione liquidata dall’istituto, evidentemente l’ente previdenziale aveva, già al momento della domanda amministrativa, «stimato effettivamente sussistente il requisito contributivo»;
3. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
4. non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, comemodificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motive accolto e r