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Ordinanza — n. 35729/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal against teachers' damages for abusive fixed-term contract renewals exceeding three years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that awarded damages to religious education teachers for abusive fixed-term contract renewals. The lower court found the contracts abusive because they lacked a triennial competition and exceeded the three-year limit without continuous renewal justification. The Supreme Court affirmed this decision, stating the Ministry failed to prove the contracts were necessary for filling vacancies or covering the 70% permanent quota, thus upholding the teachers' right to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 1 and 3 of Law 186/2003; Art. 4 of Law 124/1999: Fixed-term contracts for religious education teachers are abusive if renewed automatically beyond three years without a triennial competition or proven necessity for filling vacancies, entitling teachers to European unitary damages.

Parole chiave

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abusive fixed-term contracts religious education teachers three-year limit triennial competition European unitary damages public administration liability contract renewal abuse contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

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Art. 1 and 3 of Law 186/2003
il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp.
Art. 4, paragraphs 1 and 11 of Law 124/1999
186/2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n.
Clause 5 of the Framework Agreement attached to Directive 1999/70/EC
Art. 32, paragraph 5 of Law 183/2010
eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co.
Art. 28, paragraph 2 of D.Lgs. 81/2015
183/2010 (poi, art. 28, co.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere rigettato;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22552/2016
Cass. S.U. n. 5072/2016
22552/2016 e, dato atto dell’avvenuto superamento del limite dei trentasei mesi inrelazione agli incarichi annuali, ha ritenuto abusiva la reiterazione degli incarichi annuali ed applicabile il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016;
Cass. n. 18698/2022
Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 of 2022
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29741-2021 proposto da: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro DI GREGORIO CARMELA, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PETROZIELLO GRAZIELLA ANGELA; -controricorrente- e nei confronti di PARISI MARIA FELICIA e COLELLA ROSA -intimate- avversola sentenza n. 738/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO;

Ric. 2021 n. 29741 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Salerno, per quel che rileva in questa sede, ha respinto l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto parzialmente il ricorso di Carmela Di Gregorio, Maria Felicia Parisi e Rosa Colella, insegnantidi religione assunte con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale succedutisi senza soluzione di continuità, e, ritenuta abusiva la reiterazione, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno,quantificato per ciascuna ricorrente in misura pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto;

2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dato atto dell’avvenuto superamento del limite dei trentasei mesi inrelazione agli incarichi annuali, ha ritenuto abusiva la reiterazione degli incarichi annuali ed applicabile il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016;

3. il giudice d’appello ha precisato che l’illegittimità dei contratti a termine nonpoteva essere esclusa facendo leva sulla disciplina speciale dettata dalla legge n. 186/2003,perché il Ministero non aveva dimostrato che le appellate fossero state assunte in eccedenza una volta coperta integralmente la quota del 70% destinata alle assunzioni a tempo indeterminato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di due motivi, ai quali la sola Carmela Di Gregorio ha opposto difese con controricorso, illustrato da memoria;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 186/2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce e addebita, in sintesi, Ric. 2021 n. 29741 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari; sostiene il Ministero che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale;

2. la seconda censura denuncia la «violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; 2.1. il ricorrente sostiene, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempo indeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; 2.2. rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era poi dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli ( 70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto.

3. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 18698/2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022; con le decisioni citate, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiorea tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di Ric. 2021 n. 29741 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); 3.1. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere rigettato;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato Graziella Angela Petrozziello che ha reso la prescritta dichiarazione;

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 29741 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli ac