Cassation court allows appeal against tax notice notification, ruling proof requires receipt confirmation not just mailing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Maurizio Lauri's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of his tax notice challenge. Lauri argued the Regional Court erred by accepting mere mailing as proof of notification without requiring a receipt confirmation. The court ruled that under recent Supreme Court precedent, valid proof of notification for tax acts strictly requires the production of the receipt confirmation (C.A.D.), not just evidence of mailing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 8 l. 890/1982: In tax notification proceedings, proof of perfection requires the receipt confirmation document, not merely evidence of mailing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23670/2021R.G. proposto da LAURI MAURIZIO,elettivamente domicili at o in Roma, Via G. Vico n. 29 , presso lo studio dell’avv. Mario Chibbaro, che lo rappresenta e dife nde con l’avv. Marianna Foggetti, come da procurain calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata – N. 23670/21R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n . 910/2021depositata in data 15.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. del Lazio rigettò l’ appell o di Maurizio Lauri avverso la sentenz a n. 14911 /201 8 della C.T.P. di Roma , che aveva solo parzialmente accolto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento di un avviso di iscrizione ipotecaria notifica t ogli , in relazione a diverse cartelle di pagamento per tributi vari, nonché a due avvisi di accertamento per IRPEF ed IVA per gli anni 2008 e 2009, atti che il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto; nel confermare la prima decisione (che aveva annullato l’ avviso impugnato limitatamente alle somme di cui alle cartelle di pagamento ivi indicate, rigettando invece il ricorso quanto ai predetti avvisi di accertamento), la C.T.R. osservò checorrettamente la C.T.P. aveva ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio per entrambi gli atti impositiviai sensi dell’art. 140 c.p.c. ; infatti, nella cassetta postaledel destinatario era stato immesso regolarmente l’avviso , e risultavano anche inviate le raccomandate informative ; a nulla rileva va, dunque,che l’indirizzo indicato sulle cartoline di spedizione fosse “Fiumicino, Via Porto Cervo 14”, anziché “Fiumicino, Via Porto Cervo 14/A”, indicazione presumibilmente riferibile alla scala dell’edificio; ciò tanto più che il Lauri,da un lato, non aveva fornito chiarimenti circa una possibile diversa collocazione tra il civico 14 e il civico 14/A,e dall’altro, non aveva proposto la querela di falso circa N. 23670/21R.G. l’eventuale erronea attestazione dell’immissione dell’avviso nella sua cassetta postale; avverso detta sentenza, Maurizio Lauri ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , illustrati da memoria ; l ’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre AdER non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, giacché la motivazioneresa dalla C.T.R. non consentirebbedi risalire all’ iter decisorio seguito d al giudice del gravame per giungere al rigettodell’impugnazione; secondo il ricorrente, il giudice d’appello si è limitato a far riferimento alla parziale ed incompleta produzione documentale dell’Agenzia, senza però esaminare le difese da esso contribuente dispiegate a sostegno della eccepita nullità dellanotifica; 1.2 –il motivo è infondato; infatti, per quanto sintetica, la motivazione adottata dalla C.T.R. laziale rispetta senz’altro il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., perché afferma con sufficiente chiarezza (a prescindere dal fatto che quanto segue sia corretto o meno, ovviamente) che il procedimento notificatorio in questione s’è perfezionato, avendo l’agente postale immesso l’avviso nella cassetta del Landi e avendo successivamente spedito la C.A.D.; ha anche aggiunto il giudice d’appello che, quanto alla denunciata discrasia del numero civico (Via Porto Cervo n. 14, anziché n. 14/A), la questione non poteva ritenersi dirimente, perché anzitutto il contribuente non aveva chiarito se tale discrasiacomportasse una diversa dislocazione tra i due edifici (id est, se fossero esistenti un primo N. 23670/21R.G. edificio al n. 14, ed un secondo e/o diverso edificio al n. 14/A), ed in secondo luogo perché l’agente postale aveva comunque attestato di aver immesso l’avviso nella casella di esso contribuente, che non aveva reagito con l’unico rimedio previsto – ossia, la querela di falso – in relazione a quell o che, nella prospettiva del Landi, si configurava comeun fatto non avvenuto (ossia, essere stato notificato l’atto impositivo presso il civico 14/A di via Porto Cervo); 2.1 - c o n il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, benché in difetto di prova dell’invio della raccomandata informativa; rileva infatti il ricorrente che, dall’esame degli atti di causa, non si evince in particolare alcuna documentazione inerente non solo all’invio della raccomandata contenente la lettera informativa, ma anche all’avviso di ricevimento, né copia della stessalettera; 2.2 – in proposito, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore –nel senso doversi ravvisare, in quello denunciato, un vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
–giacché in effetti il ricorrente non si duole della decisione della C.T.R. limitatamente alla questione della prova della spedizione della C.A.D., ma anchedel fatto che non è stata fornita la prova del ricevimento della raccomandata da parte di esso contribuente, aspetto su cui invece il giudice d’appello nulla ha evidenziato, ritenendo sufficiente (ai fini del perfezionamento della notifica ) , il mero inserimento dell’avviso nella cassetta postale e la spedizione suddetta; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso N. 23670/21R.G. rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.
Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.3 -ciò posto, il motivo è fondato; di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno affermato che “In tema dinotifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”(Cass., Sez. Un., n. 10012/2021); è evidente che la sentenza impugnata non s’è attenuta al suddetto principio (peraltro, già affermato da questa Corte, benché non univocamente; si veda, ad es., Cass. n. 5077/2019), sicché ne va disposta la cassazione; 3.1 –in definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
N. 23670/21R.G.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spes