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Ordinanza — n. 35722/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal judgment for omitting ruling on secondary claims despite finding them meritorious in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35722/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Appellate Court's judgment which had declared the applicant's right to be inserted 'in a row' in the civil service ranking. Although the lower court found the applicant's arguments regarding the retroactive effect of this insertion valid, it failed to explicitly rule on the specific consequential requests made in the initial complaint. The Supreme Court held that because the appellate decision omitted a ruling on these proven claims, it violated procedural law by leaving the applicant without a definitive resolution on all demands.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; In civil procedure, a judgment must rule on all claims; if the court finds secondary claims meritorious in the reasoning but omits a specific ruling on them in the operative part, the judgment is void for omission of pronouncement.

Parole chiave

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omission of pronouncement civil service ranking retroactive effect procedural violation quashing of judgment unresolved claims appellate review miglioramento dell'idoneità al collocamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 112 c.p
con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16628/2004
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27374-2021 proposto da: INCAMPO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE URSINI; -ricorrente - contro MINISTERO DEL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE Ric. 2021 n. 27374 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da Angela Incampo nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

2. la Incampo, iscritta nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Foggia, in occasione delle operazioni di aggiornamento per il biennio 2009/2011, aveva chiesto l’inserimento nella graduatoria della provincia di Lecco ed era stata inserita «in coda» anziché «a pettine»;

3. aveva, quindi, agito in giudizio chiedendo l’accertamento del suo diritto ad essere collocata nella graduatoria sulla base del punteggio posseduto ed aveva anche domandato la condanna dell’amministrazione intimata a «emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto ad essere convocata per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso A042 sulla base della propria collocazione «a pettine» nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Lecco, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011», nonché ad «emanare tutti gli atti conseguenziali per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per classe di concorso A042 sulla base della propria collocazione «a pettine» nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Lecco con decorrenza a partire dal 1/9/2010»;

4. la Corte territoriale ha escluso che l’immissione in ruolo, avvenuta a decorrere dal 1° settembre 2015, avesse fatto venir meno l’interesse della ricorrente al riconoscimento del diritto, perché la Incampo aveva anche domandato la retrodatazione della nomina ed aveva provato che nel settembre 2010 era stato assunto a tempo indeterminato un docente che era titolare di punteggio di gran lunga inferiore a quello dell’appellante;

5. ha,pertanto,riformato la pronuncia di prime cure ed ha dichiarato il diritto della Incampo all’inserimento «a pettine», compensando le spese del doppio grado di giudizio;

6. per la cassazione della sentenza Angela Incampo ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difeso con controricorso il Ministero dell’Istruzione;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Ric. 2021 n. 27374 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia su tutta la domanda» e addebita alla Corte territoriale di essersi limitata nel dispositivo a dichiarare il diritto all’inserimento «a pettine» senza adottarealcun’altra statuizione ed in particolare senza statuire sulle conseguenze giuridiche ed economiche derivate dall’entrata inclusione;

2. il secondo motivo censura il capo della decisione relativo al regolamento delle spese di lite e denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. perché il Ministero, integralmente soccombente, doveva essere condannato al pagamento, atteso che alla data di proposizione del ricorso di primo grado era già intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2011 che aveva ritenuto incostituzionale l’inserimento «in coda»; 3. è fondato il primo motivo di ricorso; pronunciando in fattispecie analoga questa Corteha affermato che nel rito del lavoro, per la necessaria prevalenza da dare al dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, si può tenere conto delle sole pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel dictum espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di effetti, con la conseguenza che non possono valere a far escludere il vizio di omessa pronuncia ( Cass. n. 16628/2004); 3.1. nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello, in dispositivo, si è limitato a dichiarare il diritto all’inserimento «a pettine» e non ha statuito sulle ulteriori domande che solo in motivazione sono state ritenute fondate e provate; 3.2. sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la sentenza impugnata deve essere cassata,con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo perché pronunci su tutte le domande,formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ripropostein appello;

4. resta di conseguenza assorbito il secondo motivo ed al giudice del rinvio è demandato di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 27374 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione alla quale demanda di provv