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Ordinanza — n. 35713/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding property sale price verification using presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision annulling a tax assessment. The lower court found that the evidence presented by the tax authority lacked the required gravity, precision, and concordance to prove the sale price was artificially low. The court upheld this finding, ruling that the burden of proving a simulated transaction rests with the tax authority, not the taxpayer, when relying on presumptions.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 29 settembre 1973, n. 600; The tax authority bears the burden of proving a simulated property sale using grave, precise, and concordant presumptions, while the taxpayer must only explain economic anomalies.

Parole chiave

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tax audit method presumptions of fact property sale simulation burden of proof economic anomaly tax liability Cassation appeal contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 29 settembre 1973, n. 600
Rappresenta un principio consolidato quello per cui, in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
Art. 39, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Rappresenta un principio consolidato quello per cui, in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
Art. 85 c.p.c.
Art. 2728 c.c.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
art. 83 c.p
104, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 85 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014
Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014) solo allorquando tale anomalia gestionale non sia stata giustificata da fenomeni di contingenza economica [come, ad esempio, un calo della domanda; cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 4410 del 20/02/2020
Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013
D’altra parte, un comportamento posto in essere dal contribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf.
Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021).
Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014
600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, rimanendo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014).
Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27852/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Edilfondiaria s.r.l., con sede legale i n Cagliari, alla Via F. Guicciardini n. 9 (C.F. e P.IVA: 02868750924) , in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Dott.Gemiliano Fois, nato a Oliena (NU) il 31.05.1942 e residente in Cagliari, alla V ia Machiavelli n . 98 ( C.F.:

FSOGLN42E31G031U), rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Salis (C.F.: Avviso accertamento – Maggior reddito derivante da cessione di immobili - Presunzioni gravi, precise e concordanti SLSMLL73B51F979L) del foro di Cagliari e con domicilio eletto presso lo studio del Dott.Fabio Trinca (C.F.: TRJWBA81E29HS0IY) , in Roma alla Via Portuense n. 104, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c. i n calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 53 / 4 / 20 20 emessa dalla CTR S ardegn a il 03/04/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Edilfondiaria s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso l’avviso di accertamento con il quale le venivano contestati, sulla base di un accertamento analitico- induttivo, un maggior reddito ed un maggior volume d’affari in relazione alla cessione di sette immobili.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dela Sardegna accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento, evidenziando che gli elementi indicati dall’Ufficio non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e non consentivano di ritenere che il prezzo indicato nei rogiti notarili non corrispondesse a quello effettivamente concordato e versato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Edilfondiaria s.r.l. resisteva con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che la rinuncia al mandato operata dal difensore della società resistente non ha alcun riflesso sul presente giudizio, se solo si considera che, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore delricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta che l’Ufficio, sulla base di elementi e indizi gravi, precisi e concordanti, determina un maggior reddito, grava sul contribuente l’onere di provare che il reddito accertato non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore a quella accertata. 2.1. Il motivo è infondato.

Rappresenta un principio consolidato quello per cui, in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015).

Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indicati dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di accertamento non presentassero le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza e, per l’effetto, non determinassero l’inversione dell’onere probatorio a carico della contribuente. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato quanto segue: 1)non era stata contestata alla società alcuna irregolarità contabile, non erano stati rinvenuti bonifici bancari o copie di assegni non regolarmente registrati, non vi era contezza di contratti preliminari riportanti prezzi superiori a quelli poi indicati nei successivi rogiti notarili; 2)l’anno (2008) in cui le operazioni di vendita erano state poste in essere era stato caratterizzato da una profonda crisi economica; 3)la società non aveva, a seguito delle dette operazioni, distribuito dividendi ai soci né pagato compensi agli amministratori, ma, di contro, erano stati i soci a conferire consistenti finanziamenti infruttiferi di interessi; 4)non poteva conferirsi valenza probatoria alla circostanza che appartamenti similari fossero stati venduti a prezzi maggiori, atteso che non era dato sapere se presentassero le stesse rifiniture, fossero diversamente esposti o di diverso pregio, maggiormente appetibili per il piano di ubicazione e/o per la consistenza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CTR è pervenuta alla conclusione che l’accertamento fosse fondato in via esclusiva sulla convinzione, non supportata da alcun valido elemento probatorio, della scarsa redditività delle operazioni di compravendita poste in essere dalla società. La ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 che, per quanto detto e per quanto si dirà, non è configurabile, nonché degli artt. 2697 (laddove nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio è ipotizzabile, una volta escluso che l’avviso fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti) e 2728 (secondo cui le presunzioni legali – nel caso di specie, non esistenti – dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali essere sono stabilite) c.c. Del resto, è vero che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala, ma è altrettanto vero che quest’ultima è stata ravvisata (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014) solo allorquando tale anomalia gestionale non sia stata giustificata da fenomeni di contingenza economica [come, ad esempio, un calo della domanda; cfr. punto 2) che precede]. In quest’ottica, va altresì letto l’orientamento secondo cui, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell'imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, Sentenza n. 4410 del 20/02/2020).

D’altra parte, un comportamento posto in essere dal contribuente, per rivelarsi antieconomico, deve essere assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombendo solo in siffatta evenienza sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni (Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021). Senza tralasciare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, pur potendo essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, rimanendo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (Sez. 5, Sentenza n. 245 del 09/01/2014).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. L e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed € 200,0