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Ordinanza — n. 35712/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of service via postal receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required postal receipt proving service of the notice. Although the appellant argued that public deed notarization validated the debt compensation, the Court prioritized procedural requirements over substantive tax arguments. The decision rests on the strict rule that postal service is incomplete without the recipient's acknowledgment, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 149, ult. comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to attach the postal receipt proving delivery of the notice, as service is perfected only upon receipt, not mere dispatch.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility postal service proof notarized deed validity tax assessment review service of process requirement compensazione della rendita eccezione di compensazione rendita complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 149, ult. comma, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2697 c.c
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 291 c.p
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20853/2020R.G. proposto da: VARINI CLARYS,nata a Napoli il 24.03.1971 ed ivi residente alla V ia Tasso n. 569(C.F.: VR N CRY71C64F839L ) , in qualità di e rede di Roberto Varini , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanni Severino (C.F.:SVRGNN77A02G230V) ed elett ivamen te domiciliata presso quest’ultimo in Pagani, alla Via Taurano n. 29; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso la sentenza n. 8363 / 20 19 emessa dalla CTR Campan ia il 07/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Avviso accertamento maggior reddito Irpef compravendita 50% immobile –Prova pagamento prezzo con compensazione credito partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Andrea Penta.

Ritenuto infatto 1. Varini Clarys, nella qualità di erede del defunto padre Varini Roberto, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile del suo dante causa per l’anno d’imposta 2012, con conseguente applicazione di maggiore imposta ai fini Irpef e relative addizionali, a seguito della stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto la quota del 50% di un immobile, il cui prezzo era stato corrisposto attraverso la compensazione di crediti che il padre (acquirente) vantava nei confronti della società venditrice San Severo s.r.l.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il gravame, ritenendo che la Varini non avesse fornito idonea documentazione atta a dimostrare il finanziamento infruttifero effettuato, quale socio, dal padre negli anni precedenti in favore della San Severo s.r.l., dal quale, secondo l’assunto della ricorrente, era derivato il credito (peraltro, del cospicuo importo complessivo di euro 473.000,00) poi fatto valere in compensazione all’atto della stipula della compravendita.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Varini Clarys sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’erronea valutazione dell’imposta riportata nell’avviso impugnato e l’errata e/o omessa valutazione da parte della CTP in merito alla documentazione da lei prodotta, per non aver la CTR considerato che l’atto pubblico di compravendita faceva piena prova, fino a querela di falso, anche in ordine alle dichiarazioni rese dalle parti contraenti davanti al notaio sulla compensazione del corrispettivo dovuto per l’acquisto da lei e dal di lui padre (per le rispettive quote del 50%) con pregressi crediti vantati nei confronti della società venditrice.

2. Anche di recente questa Corte ( Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021) ha ribadito che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Nel caso di specie, premesso che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, la ricorrente non ha depositato(come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 29.9.2022) l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta, essendosi limitata a produrre l’istanza indirizzata all’ufficiale giudiziario, unitamente al timbro della relata attestante la mera spedizione dell’atto. Da ciò consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizionon avendo l’Agenzia svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic