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Ordinanza — n. 35708/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal notification to dissolved company's lawyer without prior death/incapacity declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35708/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower tribunal's dismissal of a tax assessment. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was served at the address of a dissolved company, despite the company's lawyer not declaring the dissolution in court. Relying on Supreme Court precedent regarding the ultra vires effect of a power of attorney, the higher court ruled that the notification was valid and the lower court erred in its procedural assessment.

Regesto Legislator

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Art. 299, 300, 330 comma 1, 40 d.lvo 546/1992 nr. 546/92; Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.: When a party represented by a lawyer is dissolved or incapacitated without the lawyer declaring this event in court, the notification of the appeal to that lawyer remains valid and admissible under the rule of ultra vires mandate.

Parole chiave

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tax appeal admissibility dissolved company representation power of attorney ultra vires notification to dissolved entity Cassation procedural error procedura giudiziaria tributaria assoggettamento del contribuente comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 299 c.p.c.
, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall' art. 299 c.p.c. da parte del notificante (S.U.
Art. 300 c.p.c.
Art. 330 comma 1 c.p.c.
Art. 40 d.lvo 546/1992 nr. 546/92
Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.
546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 299 c.p
, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall' art. 299 c.p.c.
art. 285 c.p
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 15295, 04/07/2014
da parte del notificante (S.U. n. 15295, 04/07/2014; vedi anche Cass.
Cass. 20964/2018
15295, 04/07/2014; vedi anche Cass. 20964/2018e, di recente, Cass.
Cass. nn. 17418, 19103 e 24678 del 2022
20964/2018e, di recente, Cass. nn. 17418, 19103 e 24678 del 2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26761/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Rita MATERA, Sebastiano Benedetto MASSIMINO e Santo MASSIMINO, quali ex soci della "Massimino s . r. l ." , già in liquidazione volontaria e cancellata dal Registro delle imprese presso la CCIA di Catania dal 4 febbraio 2013, rappresentati e difesi, come da procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv.

Franco Ciufo (C.F.: CFIFNC50C29F2240) del Avviso accertamento – Notifica impugnazione a parte deceduta presso il procuratore Foro di Cassino e d all'Avv. Paolo Giovanni Mirabella ( C.F.: MRBPGV78S30C351L) del Foro di Catania ed elettivamente domicili ati in Roma, al Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 72 , presso lo studio dell' A vv. Claudio Ciufo; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 930/05 / 20 20 emessa dalla CTR della Sicil i a il 13/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Massimino s.r.l. in liquidazione e Massimino Santo proponevano ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’avviso di accertamento riferito all’anno di imposta 2005.

2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento, in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l’atto fosse munito di valida delega.

3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello, in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito Matera Rita, Massimino Sebastiano Benedetto e Massiminino Santo, depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 299, 300, 330, comma 2, e 40 del d.lvo 546/1992 nr. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene chela CTR abbia errato nel ritenere inesistente la notifica effettuata alla società estinta, in quanto tale evento non era stato dichiarato in udienza dal difensore della società. 1.1.

Il motivo è fondato. La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello,essendo stato notificato presso il domicilio eletto dalla società, cancellata dal registro delle imprese in data 4/2/2013 prima che la causa di primo grado fosse stata decisa con sentenza pronunciata il 30/6/2014 e depositata il 23/7/2014. Sostiene parte ricorrente che la perdita di capacità non è stata mai dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l’evento fosse anteriore all’udienza di trattazione. L’oggetto della controversia è, quindi, costituito dalla validità o meno della notifica dell’atto di appello effettuata presso il difensore domiciliatario della società cancellata nel corso del giudizio di primo grado, evento equiparabile ad uno di quelli previsti dall’art. 299 c.p.c., senza che la causa di perdita della capacità di stare in giudizio sia stata dichiarata dal procuratore.La questione risulta essere stata risolta dalla decisione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c. , è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale -in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art.330, comma 1, c.p.c. , senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall' art. 299 c.p.c. da parte del notificante (S.U. n. 15295, 04/07/2014; vedi anche Cass. 20964/2018e, di recente, Cass. nn. 17418, 19103 e 24678 del 2022).

2. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Coorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul