Court dismisses tax agency appeal, ruling VAT credit recovery deadline starts at actual use, not declaration filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's decision to allow a VAT credit recovery claim. The taxpayer argued the statute of limitations began when the tax return was filed, while the agency contended it started when the credit was utilized. The court ruled that the recovery power must be exercised within the same timeframe as the assessment power, meaning the deadline runs from the date of actual credit utilization rather than the subsequent declaration filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 d.P.R. n. 600/1973; Art. 57 d.P.R. n. 633/1972: The statute of limitations for recovering VAT credit begins at the date of actual utilization of the credit, not the filing of the tax return, as the recovery power is equated to the assessment power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23789/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro PERRECA Amalio, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 01/05/1961 (C .F.: PRRMLA61E011233O) ed ivi residente, alla Via Caudio n.27 (cap 81028), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall'Avv.
Francesco Bucciero (C.F.: BCC F NC62D14G620O) del foro di Santa Maria Capua \!etere (CE), elettivamente domiciliato in Roma,al Viale Gorizia 25/C, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Auriemma Avviso recupero credito Iva compensato –Dies a quotermine decadenza (C.F.:RMMGPP818248963Y) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1348/23 / 20 20 emessa dalla CTR Campan ia il 11/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Andrea Penta. Ritenuto infatto 1.
Perreca Amalio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso l’avviso di recupero del credito Iva, maturato nell’anno d’imposta 2011, indebitamente, a dire dell’Ufficio, compensato nel 2012 e riportato nella dichiarazione presentata nel 2013.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando che, se da un lato il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione erariale era scaduto il 31.12.2016 (vale a dire, decorsi 4 anni a partire dall’anno in cui era avvenuta l’utilizzazione del credito Iva), dall’altro, corretta risultava l’applicazione delle sanzioni, avendo il contribuente effettuato le compensazioni prima della data di maturazione del credito ed in assenza del vizio di conformità.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Perreca Amalio ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 43 dPR n. 600/1973 e 57 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione erariale debba essere identificato nella data di utilizzazione del credito stesso (2012), anziché in quella di presentazione della dichiarazione dalla quale emergono le compensazioni accertate indebite (2013). 1.1.
Il motivo è infondato. Il precedente invocato, sia pure argomentando a contrario, dall’Ufficio a sostegno della propria tesi non si attaglia alla fattispecie in esame o, comunque, non si presta alla lettura fornita dalla ricorrente. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15186 del 22/07/2016 ha affermato che: 2.1. Questa Corte ha ritenuto che sussista una sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso di accertamento e su questa base ha ritenuto applicabile anche con riferimento al recupero credito di cui si discute il termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (v.
Cass. n. 15634 del 2014 e n. 19561 del 2014). 2.2. Siffatta equiparazione comporta necessariamente che anche il "potere di recupero del credito di imposta" sia sottoposto ad un termine di decadenza come lo è il "potere di accertamento fiscale". 2.3. Il termine in questione non può essere diverso, quanto a durata, da quello previsto per il "potere di accertamento" dall'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973,ma non può che essere diverso per quanto riguarda l'individuazione del dies a quo: ed invero se non si verifica l'indebito utilizzo del credito d'imposta (come nel caso di specie, determinato dall'eccedenza delle somme utilizzate in compensazione negli anni 2005 e 2006) il "potere di recupero" spettante all'amministrazione nemmeno può sorgere.
Sicché non ha senso parametrare il decorso del termine al tempo di presentazione della dichiarazione (nella fattispecie il 2001), quando non esistevano le condizioni legittimanti l'azione di recupero.
3. Pertanto poiché l'azione dell'amministrazione del recupero credito d'imposta nel caso di specie si è svolta comunque nel termine di decadenza, in ragione della necessaria individuazione del dies a quo nel tempo dell'e ffettivo utilizzo del credito d'imposta (2005 e 2006), il ricorso deve essere accolto . Orbene, nel caso di specie, in cui l’utilizzazione (indebito) del credito d’imposta è avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (essendo stato effettuato, con F24, nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre del 2012, laddove le compensazioni sono poi state riportate nella dichiarazione Iva presentata il 28.2.2013), vale il principio per cui, essendo previsto l’obbligo della trasmissione telematica, ai sensi dell’art. 37, comma 49 bis, d.l. n. 223/2006, degli F24 per le compensazioni di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, l’Amministrazione finanziaria è già da allora posta nelle condizioni di operare un controllo tempestivo tra i crediti indicati nella dichiarazione dell’anno in cui si formano e quelli utilizzati in compensazione.
A questi fini di nessun rilievo è la presentazione della dichiarazione nell’anno successivo, in cui viene riportato il credito residuo all’esito dell’operata compensazione. In quest’ottica va letto il precedente di questa Corte, secondo cui occorre sempre guardare al momento dell’effettivo utilizzo del credito, non potendosi far decorrere il termine per il recupero dalla presentazione della dichiarazione allorquando la compensazione venga eseguita in epoca anteriore. Al rigetto del motivo segue la statuizione sulle spese processuali da porsi a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore del controricorrente in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario ne