Cassation court allows ministers' appeal, overturning lower court's award for medical residency students based on EU directive damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by the Italian health and education ministries against a lower court judgment ordering them to pay damages to a medical student. The ministers argued the lower court incorrectly applied a specific decree regarding future residency conditions rather than the correct statute for past EU directive violations. The court ruled that the lower court's application of the wrong legal basis was erroneous and ordered the case to be remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 l. n. 370/1999; Art. 6 d.lgs. n. 257/1991: The statutory provision recognizing damages for EU directive non-implementation applies to medical students who completed their residency courses after the transition year, excluding those governed by the subsequent, more demanding regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11122/2020proposto da: Ministero della Salute (C.F.: 80242250589), in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Istruzione (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Università e Ricerca (C.F. : 96446770586), in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Economia e Finanze (C.F.: 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro Ducci Maria Gabriella ( C.F.:
DCCMGB61B44A390K) , nata il 04.02.1961 a d Arezzo ed ivi residente alla V ia Andrea Cesalpino n. 11, difesa e Domanda condanna pagamento remunerazione per frequentazione corso di specializzazione in medicina rappresentatadall' A vv. Fabrizio Betti ( C.F.: B TTFRZ52M 18L303T), con studio in Torrita di Siena (SI) alla Piazza Nazioni Unite n. 10, in virtù di procura speciale rilasciata con separato foglio, da intendersi apposta in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3030/2019emessa dalla C orte d’Appello di Firenze il 16/12/2019e notificata il 31/01/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Andrea Penta.
Ritenuto infatto 1. La dott.ssa Ducci Maria Gabriella impugnava la sentenza n. 1582/2011 con la quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 39.532,37 per aver frequentato negli anni accademici dal 1988/89 al 1991/92 il corso di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l’Università di Firenze.
2. L’adita Corte d’appello, per quanto qui ancora rileva, condannava il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica ed il Ministero dell’Economia e del Tesoro a pagare in favore dell’attrice la somma di euro 44.415,28, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell’atto di messa in mora.
3. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica ed il Ministero dell’Economia e del Tesoro hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Ducci Maria Gabriella ha resistito con controricorso.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
5. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono l’errata quantificazione delle somme liquidate e la violazione degli artt. 11 l. n. 370/1999, 117 Cost. e 1218, 1224 e 2697 c.c., nonché delle direttive 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16, in relazione all’art. 260, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte d’appello applicato, ai fini della quantificazione del trattamento,l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 (che prevedeva un importo annuale di euro 11.104,00), anziché l’art. 11 della l. n. 370/1999 (che riconosceva ai medici specializzandi un importo di euro 6.713,93 per ogni anno di corso frequentato). 1.1.
Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad un contrasto di orientamenti che era insorto tra le sezioni semplici, ha stabilito che “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatiodel danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Sez.
U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018). In quest’ottica, la previsione di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (secondo cui “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991- 92”, laddove nel caso di specie è incontestato che la dott.ssa Ducci si sia iscritta al corso di specializzazione nell’anno accademico 1988/89; cfr., in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 13759 del 31/05/2018; conf.
Sez. 3, Ordinanza n. 1585 del 24/01/2020; già in precedenza Sez. 6 -3, Sentenza n. 17068 del 10/07/2013). 2.Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Firenze. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’app