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Ordinanza — n. 35654/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rules that a default judgment opposition court retains jurisdiction over the main claim while referring the antitrust nullity claim to a specialized chamber.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35654/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bank's appeal regarding jurisdiction partially admissible, ruling that the lower court erred by transferring the entire case to a specialized chamber. While the opposition to the default judgment must remain with the original tribunal, the claim for antitrust nullity of the guarantee falls under the specialized chamber's exclusive competence. Consequently, the court ordered the separation of the two causes, assigning the opposition to Rovereto and the antitrust claim to Trento.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003; Art. 645 c.p.c.: The functional jurisdiction of the specialized chamber for business disputes attracts the incidental claim for antitrust nullity, but the opposition to a default judgment remains with the original court, requiring separation of causes and suspension.

Parole chiave

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functional jurisdiction specialized chamber antitrust nullity default judgment opposition separation of causes suspension of proceedings business disputes revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003
11 - 11 - 2022 -3- imprese; ha ritenuto difatti che anche la domanda di adempimento proposta nei confronti della società debitrice principale dovesse essere attratta alla competenza della sezione specializzata, avuto riguardo al testo dell’art. 3, comma 3, del d.lgs.
Art. 40 cod. proc. civ.
Art. 645 cod. proc. civ.
11 - 11 - 2022 -4- appartenenza del giudice dell’ingiunzione, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. II.
Art. 295 cod. proc. civ.
In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.
Art. 33, comma 2, legge n. 287 del 1990
E’ appena il caso di richiamare il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n.
artt. 40 cod. proc. civ
- L a ricorrente denunzia distinte violazioni di legge (artt. 40 cod. proc. civ., 3 e 4 del d.lgs.
art. 645 cod. proc. civ
11 - 11 - 2022 -4- appartenenza del giudice dell’ingiunzione, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.
art. 295 cod. proc. civ
In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21
11 - 11 - 2022 -5- contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass.
Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22
6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22).
Cass. Sez. 6-1 n. 15454-15
Cass. Sez. 6-1 n. 19738-17
Cass. Sez. 6-2 n. 8693-22
19738 - 17, Cass. Sez. 6-2 n. 8693-22).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 14269-2022 proposto da: GUBER BANCA SPA , in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO, 1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA CAPALDO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro FRAXINUS SRL IN LIQUIDAZIONE , JACUCCI GIANNI, CANGIANI MARIA TERESA; -intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 101/2022 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 10/05/2022; Ric. 2022 n. 14269 sez. M1 -ud. 11 - 11 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Rovereto a decidere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 773/2020, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al proprio giudice. Fatti di causa Guber Banca ha notificato alla Fraxinus s.r.l. in liquidazione e ai fideiussori Gianni Jacucci e Maria Teresa Cangiani un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovereto per somme derivanti da aperture di credito in conto corrente.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione e, in particolare, hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni per contrasto con norme imperative in materia di antitrust, attesa la riproduzione del contenuto delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. nel 2003. L’adito tribunale, rilevando che tale domanda era stata finalizzata a far accertare una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Trento, sede della sezione specializzata per le Ric. 2022 n. 14269 sez.

M1 -ud. 11 - 11 - 2022 -3- imprese; ha ritenuto difatti che anche la domanda di adempimento proposta nei confronti della società debitrice principale dovesse essere attratta alla competenza della sezione specializzata, avuto riguardo al testo dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 come modificato dalla l. n. 27 del 2012; sicché ha revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese processuali. La banca ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza. Le altre parti non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - L a ricorrente denunzia distinte violazioni di legge (artt. 40 cod. proc. civ., 3 e 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, 645 e 36 cod. proc. civ.) nella parte in cui il tribunale ha statuito sulla competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ragione della contestazione sollevata dagli opponenti quanto alla sorte delle fideiussioni.

Nel complesso ascrive al tribunale (a) di aver erroneamente qualificato come domanda quella che, quanto ai fideiussori, era da considerare invece come una mera eccezione riconvenzionale, tesa semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria anche nei loro confronti azionata; (b) di aver errato nel non separare le cause, giacché quella di opposizione al decreto ingiuntivo instaurata dalla debitrice principale in rapporto al credito contro di essa vantato si sarebbe dovuta considerare di competenza esclusiva (funzionale) dell’ufficio giudiziario di Ric. 2022 n. 14269 sez.

M1 -ud. 11 - 11 - 2022 -4- appartenenza del giudice dell’ingiunzione, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. II. - I l primo rilievo di parte ricorrente è errato nel presupposto, in quanto dall’esame della citazione in opposizione (nella parte saliente peraltro trascritta finanche nel ricorso, oltre che nell’incipitdell’ordinanza impugnata) emerge che era stata proposta dai fideiussori una vera e propria domanda riconvenzionale, finalizzata a far “accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate” in favore della banca.

L’impiego della formula dichiarativa rende il senso dell’essere stata la riconvenzionale destinata non semplicemente a paralizzare l’avversa pretesa creditoria, sebbene proprio all’accertamento della nullità delle fideiussioni con efficacia di giudicato. Ne segue che è corretto l’assunto del tribunale secondo cui la domanda devolveva una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. E’ appena il caso di richiamare il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.b.i., contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del Ric. 2022 n. 14269 sez.

M1 -ud. 11 - 11 - 2022 -5- contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22). III. - P er converso ha errato il tribunale nel non fare concorrente applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ., volta che la domanda di nullità era stata proposta in riconvenzione, come detto, da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo. Ai fini della competenza non assume in questo caso alcuna rilevanza l’istituto della connessione al quale ha fatto riferimento il giudice a quo in uno con l’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. citato.

Siain giurisprudenza che in dottrina è pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. S icché il giudice dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass.

Sez. 6-1- n. 15454 - 15, Cass. Sez. 6 - 1 - n. 19738 - 17, Cass. Sez. 6-2 n. 8693-22). In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni. Ric. 2022 n. 14269 sez. M1 -ud. 11 - 11 - 2022 -6- IV. – Va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Rovereto quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti.

Le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito. p.q.m. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Rovereto quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa rel