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Ordinanza Interlocutoria — n. 35613/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over solidarity allowances until new administrative law interpretation is finalized.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35613/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between the Revenue Agency and Maria Giovanna Giglio regarding the tax treatment of solidarity allowances. The core issue involved whether these allowances fell under a separate tax regime or general taxation rules based on conflicting administrative decrees. The court halted proceedings to await the resolution of a specific legislative interpretation question before resuming the case.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, D.L. 130/2022; The court must suspend proceedings when a case depends on the interpretation of a legislative provision that is itself subject to a pending question of constitutionality or validity.

Parole chiave

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tax suspension legislative interpretation solidarity allowances administrative decrees revenue agency dispute contributo speciale in materia d'asilo restituzione dell'imposta rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, D.L. 130/2022
la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7294-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIGLIO MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2554/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 07294 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- PREMESSO CHE:

1. la questione posta all'attenzione del Collegio dall'Agenzia delle Entrate con il motivo di ricorso proposto contro la sentenza in epigrafe è se la affermazione della CTR del Lazio secondo cui sono soggetti al regime della tassazione separata ex art.6, comma 2, d.P.R. 917/1986, gli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali, di cui all'art. 2 d.m.375/2003, sia corretta ovvero, come denunciato dalla Agenzia, sia invece in contrasto con il detto art. 2 d.m. 375/2003, con il d.m. 158/2000, letti in combinato disposto con l'art 59, comma 3 della 1.449/1997 così come autenticamente interpretato dall'art 26 comma 23 della I. 448/1998 nonché con l'art. 2, comma 28, della 1.662/1996;

2. la contribuente Maria Giovanna Giglio, che nel periodo dal 2009 al 2011, come dipendente del Monte dei Paschi di Siena addetta alle funzioni di riscossione esattoriale aveva percepito gli assegni straordinari integrativi di cui al d.m. 375 del 2003, ed ha, con l'originario ricorso, impugnato una comunicazione e la conseguente cartella di pagamento notificatele dall'Agenzia delle Entrate per la restituzione delle somme erroneamente rimborsatele a seguito di iniziale riconoscimento del regime di tassazione separata, ha presentato controricorso;

3. la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

4. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del