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Ordinanza — n. 35608/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows voluntary association's appeal, ruling they must pay uniform fee for legal actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35608/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Secretary General of the Council of State's appeal against a regional tax court decision. The regional court had granted an exemption from the uniform judicial fee to a voluntary association for its legal proceedings. The court ruled that such associations are not exempt from fees and must pay them, rejecting the association's original claim.

Regesto Legislator

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Art. 27 bis tariffa allegato B DPR 642/1972; Art. 10 DPR 115/2002; Art. 9 Aarhus Convention: Non-profit voluntary associations and ONLUS are not exempt from uniform judicial fees for legal actions related to their statutory activities, as tax relief norms require strict interpretation and exclude extensive or analogical application.

Parole chiave

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uniform judicial fee voluntary association ONLUS exemption strict interpretation tax relief norms Aarhus Convention legal costs associazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 27 bis tariffa allegato B DPR 642/1972
Art. 10 DPR 115/2002
Art. 9 della convenzione di Arhus
115/2002, nonché dell'art. 9 della convenzione di Arhus" (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 15.4.2021, n. 10013
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3347-2021, proposto da: CONSIGLIO DI STATO - SEGRETERIA GENERALE, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ - V.A.S. (C.F. 97078560584), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI DANIELE GRANARA e FEDERICO TEDESCHINI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al L.G0 MESSICO, n. 7; - controricorrente - nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, elett.te dom.to in PALERMO, alla VIA A.

LA MARMORA, n. 33, presso lo studio dell'AVV. PASQUALINO DI MARCO; - intimata - avverso la sentenza n. 4002/16/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ - V.A.S. ha proposto appello, innanzi alla C.T.R. del Lazio, avverso la sentenza n. 5676/2019 con cui la C.T.P. di Roma rigettò l'opposizione proposta da essa contribuente nei confronti della cartella di pagamento per il recupero del contributo unificato relativo al giudizio iscritto innanzi alla Corte di Cassazione al n. 11618/2015 r.g. (avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 980/2015 del Consiglio di Stato) notificatagli dall'ADER- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, su disposizione del Consiglio di Stato; che la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4002/16/20, depositata il 18/12/2020 accolse il gravame, osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come "alle associazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, spetti l'esenzione dal pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi, come nel caso in esame, intentati Ric. 2021 n. 3347 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- per la tutela giurisdizionale di diritti che rientrino in quelli la cui tutela è assunta dall'Associazione a scopo istituzionale ed in conformità al proprio Statuto" (cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.); che avverso tale decisione il CONSIGLIO DI STATO - SEGRETERIA GENERALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ — V.A.S.;

è rimasta intimata VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis, tariffa allegato B, d.p.r. 642/1972 e 10 d.p.r. 115/2002, nonché dell'art. 9 della convenzione di Arhus" (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la contribuente, nella qualità di 0.N.L.U.S., dall'obbligo del versamento del contributo unificato (con conseguente annullamento della ripresa operata nei confronti della stessa); che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente il richiamo alla recente Cass., Sez.

U, 15.4.2021, n. 10013, Rv. 661014-01 (alla cui ampia motivazione si rinvia, quale precedente ex art. 118, comma 4, disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale, nonché al chiesto rinvio pregiudiziale, questioni ivi affrontate e specificamente disattese - cfr., rispettivamente, i §§ 7, nonché 8 e ss. - senza che dunque ricorrano, nella specie, le condizioni per disporre il rinvio alla pubblica udienza, pure richiesto nella memoria Ric. 2021 n. 3347 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 ( -3- depositata da parte controricorrente), a mente della quale, in materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le 0.N.L.U.S. non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, della I. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata; non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente; che stante la recente composizione del contrasto esistente in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto dalla ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ — V.A.S.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile