Cassation court suspends proceedings due to new law suspending the section, deferring case to future tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings rather than ruling on the merits of the tax dispute. The taxpayer requested suspension under a new law, which the Court granted after verifying formal regularity. Consequently, the case is deferred to a future specialized tribunal as the current section is abolished by legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 5, comma 10, Law n. 130/2022: When a new law abolishes the specific court section hearing a case and provides for suspension, the proceedings are suspended and the case is remitted to the future competent tribunal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA NTE RiD L‹)\--0 \tPs sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Gala Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Rudi Leoni, del Foro di Bolzano, che ha indicato recapito PEC; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria il 3.6.2019, e pubblicata il 17.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.10.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Ma rzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, disconosceva la riliquidazione delle imposte per gli anni 2008- 2012, effettuata dalla Gala Srl nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013, invocando i benefici fiscali dipendenti dagli oneri sostenuti per l'istallazione di un impianto fotovoltaico nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000, la c.d. Tremonti ambiente. In conseguenza, a seguito della notificazione di comunicazione di irregolarità, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società la cartella di pagamento n. 109 2017 00010519 09, attinente ad Ires ed accessori in relazione all'anno 2013.
2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse contestato l'an ed il quantum dell'agevolazione, che era stata legittimamente richiesta.
3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, evidenziando innanzitutto, per quanto ancora d'interesse, che "la società non ha dimostrato il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, né ha posto l'Ufficio in con ioni di verificarlo" (sent. CTR, p. 2). La CTR, però, reputava che la società avesse assolto al proprio onere probatorio, specie mediante la produzione di perizia di parte, e pertanto rigettava l'impugnativa introdotta dall'Ente impositore.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha successivamente anche depositato memoria, con la quale ha domandato sospendersi il processo. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento d'impugnazione, l'Ente impositore censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., in cui è incorsa la impugnata CTR, per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della contribuente, la quale non ha dimostrato di possedere i requisiti per accedere all'agevolazione fiscale invocata.
2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Gala Srl ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
accoglie l'istanza proposta dalla Gala Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria d