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Ordinanza Interlocutoria — n. 35605/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to upcoming judicial reorganization under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35605/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal proceedings suspended rather than examining the merits of the taxpayer's arguments. The taxpayer challenged a tax assessment regarding land appreciation, arguing errors in tax rates and document requirements, while the tax authority admitted to applying an incorrect rate. The court declined to rule on the substantive legal issues because the taxpayer successfully requested a suspension of the trial pending the reorganization of the judicial section scheduled to occur on January 16, 2023.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: When a request for suspension of proceedings is made in compliance with statutory conditions, the court must grant it and defer the case to a future competent section.

Parole chiave

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suspension of proceedings judicial reorganization tax appeal Cassation suspension Law 130/2022 stima fiscale immobiliare imposta sugli utili immobiliari deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 53 del D.Lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 6 comma 4 della L. n. 212 del 2000
civ., ma lamentando comunque l'omessa pronuncia, il contribuente contesta la violazione dell'art. 6, comma 4, della L.
Art. 68 comma 1 del Tuir
212 del 2000, dell'art. 68, comma 1, del Tuir, dell'art.
Art. 32 del Dpr n. 600 del 1973
68, comma 1, del Tuir, dell'art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell'art.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse tenuto a fornire all'Amministrazione finanziaria anche i documenti di cui la stessa era già ufficialmente in possesso.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA t t•-iT.e, £.1-C t'L)\--0 sul ricorso proposto da: Raymo Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola Todaro e Salvatore Catania, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio "Avv.ti Catania, Todaro", alla via T. Capra is. 301/bis in Messina; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3634, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 17.6.2020, e pubblicata il 3.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.10.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Raymo Francesco l'avviso di accertamento n. R3E010703267/2010, relativo a maggiore Irpef per l'anno 2005, in riferimento alla plusvalenza conseguita mediante la cessione di un terreno edificabile per il valore di Euro 80.000,00, disconoscendo l'Amministrazione finanziaria l'esistenza di un valore di acquisto del bene ed il sostenimento di costi inerenti. Il maggior reddito rispetto a quanto dichiarato era assoggettato a tassazione separata con aliquota del 39,16%.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, e l'Ente impositore ammetteva, nel costituirsi, di aver errato nel calcolare l'aliquota dell'imposizione, che era stata indicata nel 39,16%, mentre l'aliquota corretta è quella del 27,80% (controric., p. 5). La CTP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, in particolare per avere l'Amministrazione finanziaria preso in considerazione soltanto il prezzo di vendita del terreno, disconoscendo la considerazione di ogni valore iniziale e costo inerente, ed annullava l'atto impositivo.

3. La decisione assunta dalla CTP era sottoposta ad appello dall'Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR osservava che il contribuente aveva assicurato una risposta parziale al questionario somministratogli dall'Amministrazione finanziaria, non provvedendo ad adeguata produzione documentale, neppure fornendo l'atto di acquisizione del terreno, ed in tal modo aveva ostacolato l'accertamento tributario. In conseguenza riformava la decisione di primo grado, e disponeva "confermarsi integralmente l'avviso di accertamento in contestazione" (sent. CTR, p. III).

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Francesco Raymo, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Ente impositore. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ma lamentando comunque l'omessa pronuncia, il contribuente contesta la violazione dell'art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000, dell'art. 68, comma 1, del Tuir, dell'art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse tenuto a fornire all'Amministrazione finanziaria anche i documenti di cui la stessa era già ufficialmente in possesso.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della impugnata sentenza della CTR, per non essersi pronunciata, in violazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., e non aver rilevato che la fattispecie oggetto di causa non rientra nella previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, bensì nella previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., e comunque l'omessa pronuncia in materia del giudice dell'appello, per avere la CTR confermato integralmente l'atto impositivo, sebbene la stessa Agenzia delle Entrate avesse ammesso di essere incorsa in errore, applicando un'aliquota eccessiva di tassazione sulla plusvalenza contestata al contribuente.

4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, Raymo Francesco ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l'istanza proposta da Raymo Francesco, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla s