Italian court dismisses appeal on Irap tax, remanding case due to unclear separation of municipal duties from professional income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision denying Irap tax refunds. The appellant argued that municipal duties should be separable from professional income, while the tax authority contended the roles were quantitatively significant and lacked independent organization. The court found no decisive evidence proving the separation of activities and remanded the case for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, Art. 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97: The court established that municipal duties and professional activities must be clearly distinguishable and separable to avoid tax liability, requiring proof of independent organization beyond mere symbolic tools.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30600-2021 proposto da: GRIPPA MICHELE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO GRIPPA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1389/28/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 30600 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg 30600/ 2021 Grippa Michele c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Michele Grippa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del diniego di rimborso per Irap anno 2010, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistere il presupposto impositivo dell'Irap, in quanto gli incarichi professionali di sindaco di società e vice presidente della Banca popolare del contribuente costituiscono sul piano quantitativo una parte considerevole dei redditi del professionista, non escludendo l'esigenza di una organizzazione stabile che risulta provata dagli ingenti costi sostenuti, in mancanza di prova "sulla ripartizione dei compensi tra la attività di amministratore-sindaco e la attività professionale, sia l'inesistenza della autonoma organizzazione" senza che il Grippa avesse fornito altresì la prova "che per svolgere le attività di sindaco e amministratore utilizzasse le strutture di terzi" ma "la sola penna stilografica, come egli ha affermato".
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che: Con l'unico motivo, ammissibile in quanto con esso si contesta la sentenza impugnata per non avere applicato correttamente la disposizione posta a base della decisione, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2 e 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97, ritenendo che la CTR non abbia correttamente interpretato i presupposti impositivi dell'Irap, ribadendo che le attività di sindaco e amministratore non possono avere rilievo rispetto alle attività derivanti dall'esercizio tipico della professione, trattandosi di attività distinguibili e separabili.
Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo alla sezione quinta tributaria. Roma, 13 ottobre 2022 DEPC