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Ordinanza Interlocutoria — n. 35601/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing to resolve necessary co-litigant contradiction issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by Autostrade per l'Italia, ordering a remand to the public hearing. The Regional Tax Commission annulled the first-instance judgment because it failed to include the Ministry of Transport as a necessary co-litigant in the cadastral rectification dispute. The court ruled that the lower tribunal erred in assuming the Ministry was not a necessary party, necessitating a fresh hearing to properly integrate the missing litigant.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.3 c.p.c.; Art. 10, 14 D.Lgs. 546/1992; The Regional Tax Commission's ex officio raising of a necessary co-litigant issue requires a public hearing to verify the party's status and ensure procedural integrity.

Parole chiave

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necessary co-litigant cadastral rectification ex officio objection procedural nullity remand for hearing tax administration contradictory procedure documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 10 D.Lgs. n. 546/1992
546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art.
Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 100 c.p.c.
546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art.
Art. 823 comma 2 c.c.
100 c.p.c., e dell'art. 823, comma 2, c.c., per aver la CTR sollevato d'ufficio la questione preliminare della mancata integrazione del contraddittorio di un litisconsorte necessario non essendo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture né parte del processo, né litisconsorte necessario.
Art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 59 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 546/1992
Art. 375 c.p.c.
Rilevato che: Non vi è evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M Rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla sezione qu
art. 100 c.p
546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art.
art. 375 c.p
Rilevato che: Non vi è evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4227-2020 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA TRIMARCHI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5440/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 04227 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 4227/2020 Autostrade per l'Italia S.p.A. c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Autostrade per l'Italia S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di variazione docfa, relativamente ad un fabbricato adibito a pensilina di parcheggio dotato di copertura fotovoltaica ad uso esclusivo della stazione autostradale, ha annullato il giudizio di primo grado con rimessione alla Commissione provinciale di Caserta affinché sia assicurata l'integrazione del contraddittorio.

La CTR eccependo d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha statuito che "nel caso di controversie riguardanti operazioni catastali di qualunque tipo, sia configurabile un litisconsorzio necessario, posto che le caratteristiche e/o la natura dell'immobile vanno definite in presenza non solo del concessionario (attuale gestore del cespite), ma anche dell'Ente concedente". Concludendo che "nella specie, sta di fatto che parte del giudizio è stata solo Autostrade per l'Italia S.p.A., per aver preso l'iniziativa dell'accatastamento dell'impugnativa dell'avviso di accertamento, ma non il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (subentrato nella qualità di Ente concedente)".

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, richiamando sentenza favorevole della CTR per altra annualità. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art. 823, comma 2, c.c., per aver la CTR sollevato d'ufficio la questione preliminare della mancata integrazione del contraddittorio di un litisconsorte necessario non essendo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture né parte del processo, né litisconsorte necessario.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la CTR ha disposto l'integrazione del contradditorio in assenza dei presupposti di legge. Rilevato che: Non vi è evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M Rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla sezione qu