Italian tax court suspends proceedings under new law to allow simplified dispute resolution before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Revenue Agency and Raffaele Caliano regarding the validity of a tax assessment. The lower court had dismissed the taxpayer's claim because the delegation act lacked specific details like duration and the delegate's name. The court granted a suspension order to facilitate a simplified resolution process under new legislation before the case resumes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; The court may suspend proceedings to enable the simplified definition of tax disputes when specific legislative conditions are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18797-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CALIANNO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA MONTANARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CI P di Taranto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di ricostruzione induttiva del reddito per essere stato sottoscritto l'atto impositivo da soggetto delegato in assenza di univoca delega. Più in particolare, il collegio d'appello ha ritenuto insufficiente un atto di delega privo della durata, del nominativo del delegato e che contiene descrizione di disposizioni generiche.
È rimasta intimata la parte contribuente. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso i