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Ordinanza Interlocutoria — n. 35598/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands Irap tax case to lower court for joint hearing on stable establishment criteria.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision denying Irap tax refunds. The court found the lower court correctly applied tax laws regarding the distinction between professional activities and administrative roles, noting the lack of proof for separate organizational structures. Consequently, the case was remanded for a joint hearing with related proceedings to ensure consistent application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 2, Art. 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97: The court established that administrative duties do not automatically preclude the existence of a stable establishment for tax purposes if the professional activity is distinct and separable, requiring proof of independent organizational structures.

Parole chiave

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Italian tax law stable establishment criteria Irap tax refund professional activity distinction joint hearing remand tax administration dispute organizational structure proof complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 2 del d.lgs. 447/97
Art. 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30602-2021 proposto da: GRIPPA MICHELE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO GRIPPA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1390/28/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 30602 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 30602/ 2021 Grippa Michele c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Michele Grippa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del diniego di rimborso per Irap anno 2010, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistere il presupposto impositivo dell'Irap, in quanto gli incarichi professionali di sindaco di società e vice presidente della Banca popolare del contribuente costituiscono sul piano quantitativo una parte considerevole dei redditi del professionista, non escludendo l'esigenza di una organizzazione stabile che risulta provata dagli ingenti costi sostenuti, in mancanza di prova "sulla ripartizione dei compensi tra la attività di amministratore-sindaco e la attività professionale, sia l'inesistenza della autonoma organizzazione" senza che il Grippa avesse fornito altresì la prova "che per svolgere le attività di sindaco e amministratore utilizzasse le strutture di terzi" ma "la sola penna stilografica, come egli ha affermato".

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che: Con l'unico motivo, ammissibile in quanto con esso si contesta la sentenza impugnata per non avere applicato correttamente la disposizione posta a base della decisione, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2 e 3 comma 1 lett. C) del d.lgs. 447/97, ritenendo che la CTR non abbia correttamente interpretato i presupposti impositivi dell'Irap, ribadendo che le attività di sindaco e amministratore non possono avere rilievo rispetto alle attività derivanti dall'esercizio tipico della professione, trattandosi di attività distinguibili e separabili.

Rilevato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause vertenti fra le stesse parti, con r.g. 30595/21; r.g. 30600/21; rg 30601/21.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione quinta tributaria per trattazione congiunta con r.g. 30595/21; r.g. 30600/21, rg 30601. Roma, 12 ottobre 2