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Ordinanza Interlocutoria — n. 35595/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to new law suspending the court's jurisdiction until January 2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35595/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Gemeg Srl pending the expiration of a statutory suspension period. While the court rejected the substantive arguments regarding tax evasion and procedural nullity, it granted the taxpayer's request to halt proceedings under a specific legislative provision. Consequently, the case was remitted to a different section of the court for future handling once the jurisdictional block ends.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; When a specific law suspends the jurisdiction of a particular court section, the court must suspend proceedings and remit the case to a different competent section upon expiration of the suspension period.

Parole chiave

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tax appeal suspension statutory jurisdiction block court remittal fiscal litigation procedural suspension amministrazione delle finanze imposta mista valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il primo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 132 cod. proc. civ.
546 del 1992, e dell'art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell'appello espresso una motivazione meramente apparente.
Art. 39, primo comma, lett. d), e 32 del Dpr n. 600 del 1973
Art. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972
Art. 2697, 2727 e 2728 cod. civ.
Art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022
In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Gemeg Srl ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.
art. 132 cod. proc. civ
546 del 1992, e dell'art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell'appello espresso una motivazione meramente apparente.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i\t-7.e.J.,QULf5CAD sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Gemeg Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Sergio Menchini, del Foro di Lucca, che ha indicato recapito PEC; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 6.11.2020, e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza notificava il 24.6.2016 alla Gemeg Srl, società dalla ristretta base partecipativa, Processo Verbale di Costatazione relativo all'esito di una verifica fiscale. La società risultava attiva nel settore del commercio del marmo, e le indagini della GdF avevano consentito di accertare "una sistematica e continuativa evasione di imposte da parte di alcuni operatori economici del settore lapideo" (sent. CTR, p. 1), tra cui Venezia Eugenio, nei cui confronti era stato anche iniziato un procedimento penale. Ritenuto il coinvolgimento della Gemeg Srl erano state attivate indagini bancarie nei confronti dei soci, ed anche dei loro parenti.

Era stata svolta pure una fase di contraddittorio presso l'Ufficio, e la società aveva depositato memoria e documentazione. All'esito, l'Agenzia delle Entrate notificava alla Gemeg Srl l'avviso di accertamento n. TM803T100929, relativo a maggiori imposte per l'anno 2011, contestando l'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, la irregolare tenuta della contabilità e l'omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (ric., p. 4). Con riferimento all'anno 2011 erano contestati, in particolare, versamenti in contanti effettuati dal socio Soldati Luca e da sua moglie Bellegoni Sara, "in ordine ai quali la società non aveva offerto alcuna documentazione" (ric., p. 5).2.

La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara, che riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente, ed annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione della CTR, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso. Quindi la Gemeg Srl ha depositato memoria, ed anche istanza di sospensione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il primo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell'appello espresso una motivazione meramente apparente.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 32 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Agenzia, non fosse onere della contribuente assicurare la prova analitica della natura non evasiva dei versamenti bancari rimasti non giustificati.3.

Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Gemeg Srl ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege.

Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l'istanza proposta dalla Gemeg Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio C_ della causa a nuovo ruolo innanzi alla quín— tà sezione