Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for simulated employment contracts under civil code articles 2697 and 2729.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the burden of proof for simulated employment contracts. The agency argued the trial court failed to prove the simulation of a labor relationship, but the private party contended the evidence was sufficient. The court ruled that the lower court's evaluation of factual evidence falls exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2697, 2729 c.c.: The appellate court lacks power to re-evaluate the factual evidence presented by the trial judge; instead, it can only review the legal reasoning and logical coherence of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28073-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COLELLA GIOVAN BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO TARTAGLIONE; - CatitrOfiCOrrelltC - avverso la sentenza n. 2986/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Caserta ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di recupero a tassazione di detrazioni a titolo di lavoro dipendente con una società di costruzioni. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. in tema di onere della prova, nella sostanza lamentando che il collegio di merito non abbia ritenuto assolto l'onere probatorio circa la simulazione del rapporto di lavoro subordinato.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195;
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per Ric, 2021 n. 28073 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida Ric. 2021 n. 28073 sez. MT ud. 13-10-2022 -3- in €.quattromilacento/00, oltre ad €200.00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva