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Ordinanza Interlocutoria — n. 35573/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35573/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28130 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC : ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro A. ABETE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

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Ordinanza Interlocutoria — n. 35573/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 28130 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC : ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro A. ABETE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

Parole chiave

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contratto di sponsoring costi della campagna contratto di management sportivo sussidio per le spese d'esercizio spese commerciali assoggettamento all'IVA
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28130 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC : ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro A. ABETE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

Nicola Lucariello ( PEC: nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Marco Paganuzzi (PEC: marcopaganuzzi@ordineavvocatiroma.org ) elettivamente domiciliataai fini del presente giudizio presso il loro studio in Roma, alla viadella Scrofa, n. 57 ; - controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti–buona fede Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campanian. 358 5 / 19 / 21 depositata i n data 26 / 0 4 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio;

Rilevatoche: - la società A. Abete s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con ilquale era rideterminata l'iva per l'anno 2013 a seguito di verifica fiscale:in particolare, l'Ufficio contestava la deducibilità di costi e ivariferiti a sei fatture emesse. per sponsoriz zazioni sportive in quantoderivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva in parte il ricorso ritenendo non dubbio che la società ricorrente avrebbe dovuto avvedersi che alcune delle fatturein discussione, n. 116, 128, 151, 173 e ra no state e messe dalla ASD Napoli Mama Futsal , soggetto con il quale nessun rapporto contrattuale intercorreva neppure per il tramite di concessionario asseritamente gestore dei diritti sportivi e di immagini; - diversamente doveva dirsi per le fatture n. 144 e n. 192 , emesse dalla soc.

Real Vesuviana , ente per la cui sponsorizzazione era statostipulato un contratto con la società Napoli M A.MA. a r.l. a favoredella quale era stato effettuato il pagamento; - l' A genzia delle entrate e la società proponevano distinti appelli alla pronuncia di primo grado; la contribuente proponeva anche appelloincidentale; la CTR con la pronuncia impugnata rigettava gliappelli riuniti confermando la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l' A mministrazion e finanziaria con atto affidato a un motivo; l a società contribuente resiste con controricorsoe presenta ricorso incidentale articolato in sei motivi cheillustra con memoria ;

Consideratoche: Cons.Est. Roberto Succio - 3 - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria; p.q