Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35562/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35562/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35562/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18857/2021proposto da: Adriana Previde Massara (C.F.: PRV DRN 40T47 L872K), nata a Vigevano (PV) il 7.12. 1 940, Ilaria Natale ( C . F . : NTL LRI 72P65 L872X), nata a Vigevano (PV) il 25.09.1972, Matteo Natale (C.F.: NTL MTT68P09 L872V), nato a Vigevano (PV) il 9.09.1968, tutti residenti in Vigevano(PV), strada Viscontina n. 30/4, in qualità di eredi diManfredi Flavio Natale (C. F. : NTL MFR 35C03 L872V), e gli ultimi due anche in proprio, e Maria Luisa Tarquinio (C.F.: TRQ MCS 39A65 D6128), nata a Firenze il 25.01.1939 e residente in Vigevano (PV), alla Via Omegna n. 11, in qualità di erede di Pietro Torielli, rappresentati e difesi dall'Avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 35562/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio tanto i ricorrenti quanto il Comune controricorrentehanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere la CTR giunta ad un’applicazione distorta ed errata della normativa in tema di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento della qualità di erede stima immobiliare petizione d'eredità prova della proprietà massa ereditaria stima nel raggruppamento terreni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18857/2021proposto da: Adriana Previde Massara (C.F.: PRV DRN 40T47 L872K), nata a Vigevano (PV) il 7.12. 1 940, Ilaria Natale ( C . F . : NTL LRI 72P65 L872X), nata a Vigevano (PV) il 25.09.1972, Matteo Natale (C.F.: NTL MTT68P09 L872V), nato a Vigevano (PV) il 9.09.1968, tutti residenti in Vigevano(PV), strada Viscontina n. 30/4, in qualità di eredi diManfredi Flavio Natale (C. F. : NTL MFR 35C03 L872V), e gli ultimi due anche in proprio, e Maria Luisa Tarquinio (C.F.: TRQ MCS 39A65 D6128), nata a Firenze il 25.01.1939 e residente in Vigevano (PV), alla Via Omegna n. 11, in qualità di erede di Pietro Torielli, rappresentati e difesi dall'Avv.

Prof. Giuseppe Marini (C.F.: MRN GPP 68Tl3 HS0IO) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via di Villa Sacchetti n. 9, in virtù di procura speciale in calce al Avvisi accertamento maggior valore ai fini Ici di alcuni terreni ricorso; -ricorrenti - contro COMUNE DI VIGEVANO (C.F.: 85001870188), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., dott. Andrea Ceffa, rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Antonucci(C.F. : NTN DNT 59L04 A662G) , in virtù di delega in calce al presente atto, giusta deliberadella Giunta Comunale n. 19 0 del 15.07.2021 e determinazione dirigenziale n. 942 del 06.08.2021, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suo difensore, all’indirizzo pec donato.antonucci@avvocatiperugiapec.it, iscritto nel Registro Generaledegli Indirizzi Elettronici (Re- GIndE) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 2 / 20 2 1 emessa dalla CTR Lombard i a il 05/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Gli eredi di Manfredi Flavio Natale e di Torielli Pietro, Natale Matteo e Natale Ilaria proponevano separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato accertato, in relazione agli anni dal 2004 al 2007, un maggior valore ai fini Ici di alcuni terreni e, conseguentemente, era stata liquidata una maggiore imposta dovuta ed erano state irrogate le connesse sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi che, poi, venivano accolti parzialmente dall’adita Commissione Tributaria Regionale Lombardia, limitatamente alla determinazione del valore del terreno censito al foglio 21, n. 39, ritenendo che, essendoci una maggiore prevalenza dell’attività produttiva-manifatturiera rispetto a quella terziaria, si sarebbe dovuto configurare un nuovo valore rispetto a quello dell’accertamento.

3. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, la quale lo accoglieva in parte, ritenendo che, fatta eccezione per l’area D, la Commissione non aveva preso posizione sulla denunciata carenza di motivazione degli avvisi, in particolare non considerando che la perizia di stima del dott. Paglia non era stata allegata agli avvisi, ma solo esibita nel corso del giudizio.

4. Sull’istanza di riassunzione presentata dai contribuenti, la CTR Lombardia confermava la sentenza di primo grado, ad eccezione del valore relativo all’anno 2004 (essendo i terreni divenuti edificabili solo a partire dal 21.1.2004) e della estinzione delle sanzioni irrogate nei confronti dei contribuenti deceduti (non essendo trasmissibili agli eredi).

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Previde Massara Adriana, Natale Ilaria, Natale Matteo (quali eredi di Manfredi Flavio Natale e gli ultimi due anche in proprio), e Tarquinio Maria Luisa (quale erede di Torielli Pietro) sulla base di tre motivi. Il Comune di Vigevano ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio tanto i ricorrenti quanto il Comune controricorrentehanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere la CTR giunta ad un’applicazione distorta ed errata della normativa in tema di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la perizia del dott. Paglia non era posta alla base degli impugnati avvisi di accertamento, essendo negli stessi genericamente stata citata l’esistenza di una “stima” e non essendo stato il documento mai allegato agli avvisi.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento in relazione alla determinazione del (maggior) valore dell’area sub D, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

4. Non apparendo la causa di immediata evidenza decisoria, essendo attinente all’interpretazione anche del dictum della precedente pronuncia adottata da questa Corte, ricorrono i presupposti per rinviarla alla Sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezionetributaria ordinaria ; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Così deciso a