Cassation appeal dismissed as inadmissible due to expiration of six-month appeal period under Article 327 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month appeal period prescribed by Article 327 of the Code of Civil Procedure had expired. The appellant, the Municipality of Assisi, filed the appeal on October 15, 2021, while the judgment was published on March 16, 2021, making the filing date tardy. The court ruled that the special suspension of terms for opposition to enforcement proceedings did not apply, resulting in the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The six-month appeal period for judgments rendered in enforcement proceedings runs from the publication date, and special suspensions of terms do not apply to oppositions to enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 27004 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27004 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto 7 da COMUNE DI ASSISI ( P . I .: 00313820540 ), in persona Sindaco, del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocat o Alessandro Bacchi (C.F.:
BCC LSN 75C18 A475P) -ricorrente- nei confronti di HERTZ FLEET (ITALIANA) S.r.l. (P.I.: 09536331003), in persona dell’amministratore delegato, legale rappre- sentante pro tempore,Giuseppe Caminiti rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Alberto Rasi (C.F.: RSA SVT 48M02 C573N) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI SAN VINCENZO (P.I.: 00235500493), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempo- re -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 261/2021,pubblicata in data 16 marzo 2021;
Ric. n. 27004/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Hertz Fleet (Italiana) S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscos- sione per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Assisi e dal Co- mune di San Vincenzo, derivanti da sanzioni per infrazioni al codice della strada accertate con verbali non opposti.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Bolzano. Il Tribunale di Bolzano, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, in relazione ai soli crediti iscritti a ruolo dal Comune di Assisi. Ricorre ilComune di Assisi, sulla base di un unico motiv o . Resiste con controricorso Hertz Fleet (Italiana) S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 marzo 2021. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. Ric. n. 27004/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi scaduto in data 16 settembre 2021. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi (come del resto afferma lo stesso ente ricorren- te nel ricorso) di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01;
Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01;
Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta datato 15 ottobre 2021 e notificato, a mezzo P.E.C., in data 18 ottobre 2021. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del Ric. n. 27004/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 4.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art.