Italian Court remands case for new hearing regarding internal res judicata on damages qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remitted the case to a public hearing for a new scheduling. The appellant challenged the lower court's qualification of a damages action, arguing against the formation of internal res judicata. The court declined to rule immediately, citing conflicting precedents on whether the first-instance judge had definitively qualified the action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 cod. civ.; Art. 364 cod. proc. civ.: The court held that internal res judicata on the qualification of a damages action does not form if the first-instance judgment lacks definitive clarity, necessitating a remand for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9203-2021 proposto da: CATALDI SIMONETTA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della Corte di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMINO LUZI; -ricorrente - contro REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELLA DE BERARDINIS e SATTA CECILIA MARIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 19/10/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il Collegio, ritenuto che non ricorrono le ipotesi di pronta definizione del giudizio con riferimento alla questione dell’eventuale formazione del giudicato interno sulla qualificazione dell’azione risarcitoria ai sensi dell’art.2043 cod. civ.da parte del giudice di merito in primo grado, alla luce da una parte di quanto affermato da Cass. n. 25280 del 2020 e dall’altra di quanto affermato da Cass. n. 6716 del 2018.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione V