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Ordinanza Interlocutoria — n. 35541/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35541/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35541/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8491/2021 proposto da: ZAPPIA FILOMENA, rappresentata e difesa dagli avv. GABRIELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO presso il cui studio in Roma, via Ottaviano 91 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSA LOMBARDO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2020 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 28.9.2020, NRG697/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 435 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 35541/2022 — snciv · Corte di Cassazione: GABRIELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO presso il cui studio in Roma, via Ottaviano 91 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSA LOMBARDO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2020 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 28.9.2020, NRG697/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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indennità di funzione branca d'attività con diritto all'indennità calcolo delle prestazioni complementari esame medico complementare struttura economica indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 111 Cost
in relazione all’art. 111 Cost., nonché all’art.
art. 435 c.p
111 Cost., nonché all’art. 435 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8491/2021 proposto da: ZAPPIA FILOMENA, rappresentata e difesa dagli avv. GABRIELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE D’OTTAVIO presso il cui studio in Roma, via Ottaviano 91 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSA LOMBARDO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2020 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 28.9.2020, NRG697/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Zappia Filomena, dirigente biologa della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito, ASP), ha agito davanti al Tribunale di Locri al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per essere stata preposta, dapprima, alla Struttura Semplice di microbiologia clinica (giugno 2000 – giugno 2001) e, poi, alla Struttura Complessa di Osservatorio Epidemiologico;

2. la sentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente la domanda, è stata riformata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, la quale ha riconosciuto soltanto gli emolumenti (retribuzione di posizione fissa e variabile) per lo svolgimento di fatto delle funzioni di preposta alla Struttura Complessa, con esclusione peraltro dell’indennità di esclusività e di quella di Struttura Complessa;

3. avverso tale pronuncia la Zappia ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della ASP;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., nonché all’art. 435 c.p.c. ed alla L. 53/1994, art. 1, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di superare l’eccezione di improcedibilità dell’appello, pur a seguito di specifica contestazione relativa alla inesistenza della prima notifica del ricorso in appello, tentata per posta mail ordinaria e priva dell’avviso di consegna al destinatario, non generata né generabile da un tale sistema;

2. il secondo motivo afferma ancora la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 C.E.D.U., degli artt. 435, 325, 291 e 153 c.p.c., della L. 53/1994, art. 1, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sotto il duplice profilo della decadenza dell’appello per omessa riattivazione immediata della notificazione del ricorso di appello, nonché inefficacia della notificazione autorizzata illegittimamente dalla Corte territoriale;

3. la causa non si presta, per i profili nomofilattici coinvolti anche sotto il profilo processuale, alla definizione in questa sede;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla IV sezione, area pubblico impiego, per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza cam