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Ordinanza — n. 35533/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35533/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RAPPORTI BANCARI BONIFICO DOMICILIATO PAGAMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 26777 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26777 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto GENERTEL S.p.A. (C.F.: 00171820327), in persona dei rappresentanti per procura Luca Splendiani e Daniela Grusovin rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Malatesta (C.F.:

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art. 77 c.p; Ordinanza — n. 35533/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente Genertel S.p.A., risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario Luca Splendiani (quale Responsabile della struttura CFO – Pianificazione, Am- ministrazione e Controllo, con il ruolo di Chief Financial Offi- cer), nonché in persona di Daniela Grusovin, in virtù di due di- stinte procurein data 4 giugno 2020 (rispettivamente: rep. n. 98344e n. 98343 ; racc. n. 16999 e n. 17000 ) per notaio Da- niela Dado.

Parole chiave

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recupero di crediti impugnabilità della decisione di rinvio ripetizione dell'indebito credito di restituzione statale pagamento degli arretrati chèque postale

Disposizioni normative citate

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art. 77 c.p
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RAPPORTI BANCARI BONIFICO DOMICILIATO PAGAMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 26777 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26777 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto GENERTEL S.p.A. (C.F.: 00171820327), in persona dei rappresentanti per procura Luca Splendiani e Daniela Grusovin rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Malatesta (C.F.:

MLT FNC 68P19 B963X) -ricorrente- nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F.: 97103880585 ), in perso- na del legale rappresentante pro tempore(???) rappresentato e difeso dagli avvocat i Andrea Ambroz (C.F.: MBR NDR 58H28 A944B) e Dora De Rose (C.F.: DRS DRO 66P64 D086X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trieste n. 147/2021,pubblicata in data 18 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Genertel S.p.A., titolare di un conto corrente bancario presso Poste Italiane S.p.A., ha agito in giudizio nei confronti di quest’ultima per ottenere il risarcimento del danno a suo dire Ric. n. 26777/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 derivante dall’esecuzione di un pagamento indebito a terzi in virtù di un bonifico domiciliato.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Trieste. Il Tribunale di Trieste, in riforma della decisione di primo gra- do, l’ha invece rigettata. Ricorre Genertel S.p.A., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato in parte inammissibile e in parte manifestamente infon- dato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame del merito,la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esi- to negativo. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (e/o il con- troricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di uffi- cio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il po- tere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costituti- vo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne Ric. n. 26777/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentati- vo del soggetto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr.

Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 – 01;

Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente Genertel S.p.A., risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario Luca Splendiani (quale Responsabile della struttura CFO – Pianificazione, Am- ministrazione e Controllo, con il ruolo di Chief Financial Offi- cer), nonché in persona di Daniela Grusovin, in virtù di due di- stinte procurein data 4 giugno 2020 (rispettivamente: rep. n. 98344e n. 98343 ; racc. n. 16999 e n. 17000 ) per notaio Da- niela Dado.

I funzionari sopra indicati risultano indicati quali procurator i (quindi rappresentanti volontari) dell a società ricorrente e, in tale qualità, essi hanno sottoscritto i l mandat o speciale ad li- temal difensore costituito nel presente giudizio di legittimità. Le indicate procure non sono state però prodotte nel presente giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile . Ric. n. 26777/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generalied accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art