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Ordinanza Interlocutoria — n. 35519/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to regional tax court pending Supreme Court ruling on litigation costs for unfiled cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35519/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to the Campania Regional Tax Court. The appellant, IL CAIMANO S.R.L., filed a cassation appeal against a regional tax decision but failed to deposit the document with the court registry. While the opposing party, the Revenue Agency, could theoretically request dismissal due to this procedural omission, the Court identified a significant jurisprudential conflict regarding the application of specific litigation cost provisions for such unfiled appeals. Consequently, the Court suspended the decision to avoid an erroneous ruling and ordered the case to be returned to the lower tax tribunal pending the resolution of this conflict by the Supreme Court's Plenary Section.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: In the event of a jurisprudential conflict regarding the applicability of litigation cost provisions to cassation appeals not filed with the registry, the Court must remand the case to the lower tribunal pending the resolution of the conflict by the Plenary Section.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect litigation costs tax disputes unfiled appeal dismissal jurisprudential conflict remand Regional Tax Court jurisdiction inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.6.2022); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis cod. proc. civ
certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.6.2022); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 369 cod. proc. civ
Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571
civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 11.11.2022, nn. 33270 e 33271
Cass., Sez. 6-5, 11.11.2022, nn. 33270 e 33271);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13608-2022, proposto da: IL CAIMANO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7059/9/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 05/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la IL CAIMANO S.R.L. ha notificato, in data 5.4.2022, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7059/9/2021, depositata il 05/10/2021 dalla C.T.R. della Campania, sez. st . di Salerno; che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.6.2022); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01);

Considerato che esiste, tuttavia, un contrasto, manifestatosi all'interno della giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite e, in specie, circa la possibilità o meno che, rispetto al ricorrente che non abbia iscritto la causa a ruolo, trovi applicazione o meno l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: contrasto che ha determinato la recente rimessione della questione innanzi alle Ric. 2022 n. 13608 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.11.2022, nn. 33270 e 33271);

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi