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Ordinanza Interlocutoria — n. 35518/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal pending Supreme Court ruling on new tax law extension to pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax appeal and remanded the case to the Tribunal for a new hearing. The taxpayer had challenged a tax assessment roll, but the Regional Tax Court rejected her appeal due to alleged non-notification of a preliminary notice. The Court suspended proceedings because a new law extended the ban on independent appeals to ongoing cases, creating a pending question of law before the Supreme Court's Plenary Section. Consequently, the lower court's decision could not be finalized until the higher court resolved this statutory interpretation issue.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.l. 146/2021; Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973: The prohibition on independent appeals of the tax assessment roll, introduced by the new law, applies to all pending litigation, necessitating a suspension of the current judgment until the Plenary Section of the Supreme Court rules on the scope of this extension.

Parole chiave

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tax assessment roll independent appeal ban pending litigation extension Supreme Court suspension procedural remand accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla I. n. 215 del 2021
4526), la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l.
comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
215 del 2021, del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, Ric.
art. 380-bis cod. proc. civ
09-11-2022 -2- relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01
da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro DONATELLA BIANCHIN (C.F. BNCDTL73D54E472I), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ENZO TOSTI, unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.LE MAZZINI, n. 13, presso lo studio dell'AVV. VINCENZO SCHETTINO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19/0 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che DONATELLA BIANCHIN impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st . di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'1.8.2019, rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.

CiV., DONATELLA BIANCHIN; che all'esito dell'udienza del 10.5.2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (cfr. ordinanza interlocutoria del 6.7.2022. n. 21341), pendendo innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526), la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla I. n. 215 del 2021, del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, Ric. 2020 n. 9694 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che la controricorrente ha depositato atto di rinunzia al controricorso per cassazione, avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 della I. n. 130 del 2022 ed avendo - si opina - provveduto al pagamento dei relativi importi ancora dovuti (cfr. documentazione allegata all'istanza predetta); che, tuttavia, non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite, in difetto di rinuncia anche da parte della ricorrente AGENZIA DELLE ENTRANTE, ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto ovvero, ancora, l'insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01);

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses