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Ordinanza Interlocutoria — n. 35517/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to Fifth Civil Section regarding partial voluntary repayment applicability to local taxes like IMU.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35517/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible due to the significant legal relevance of the issue concerning partial voluntary repayment for local taxes. The Regional Tax Commission rejected the taxpayer's appeal, asserting that partial voluntary repayment applies to IMU, whereas the Municipality argued this mechanism is exclusive to state taxes. Consequently, the Court ordered a remittal to the Fifth Civil Section for a new trial to resolve the specific legal question.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a question of law involves particular relevance, the Court of Cassation may declare the appeal admissible and remit the case to a specific civil section for a new trial.

Parole chiave

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partial voluntary repayment local taxes IMU Cassation remittal tax appeal procedure legal relevance threshold rettifica delle detrazioni accoglimento parziale del contribuente immunità parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
13-10-2022 -2- Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
Art. 13-bis d.lgs. n. 472 del 1997

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28575-2021 proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ANDRE01 OLA, GIACOMO PIZZA; - ricorrente - contro ALPI INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CALICCHIO; - controricorrente - /Or avverso la sentenza n. 3173/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2013; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che anche per i tributi locali è possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, con il quale si può regolarizzare anche solo una parte del tributo dovuto, addizionato con interessi e sanzioni (come è avvenuto nel caso di specie, in cui la parte contribuente ha versato 19.221,00 euro, oltre agli interessi legali e alle sanzioni in misura ridotta, del totale complessivo dovuto di 20.571,56 euro), mentre per l'IMU non corrisposta, e solo su quella, l'IMU è dovuta con sanzioni ed interessi.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso comune di Napoli affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto il ravvedimento operoso parziale non è ammesso per i tributi locali. Ric. 2021 n. 28575 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso n