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Ordinanza — n. 35506/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment regarding non-existent operations and inventory errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35506/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by the taxpayer against the Regional Tax Commission's rejection of their claim. The taxpayer argued that the tax authority failed to verify the legal consequences of inventory adjustments caused by non-existent operations, despite acknowledging the error in cost posting. The court held that the Regional Tax Commission erred in law by not analyzing how these inventory adjustments affected the taxable income for the subsequent year, thus invalidating the assessment.

Regesto Legislator

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Art. 92 TUIR; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The tax authority must verify the legal consequences of inventory adjustments resulting from non-existent operations, as such adjustments alter the taxable income of the following year and cannot be disregarded merely because the costs were not deducted in the current year.

Parole chiave

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non-existent operations inventory adjustments taxable income formation error in law tax assessment validity addebito di tasse procedura di ricupero d'imposta imposte indirette

Disposizioni normative citate

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Art. 92 TUIR
Art. 39 c. 1 d.P.R. n. 600 del 1973
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 39 c.
Art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 25 d. Lgs. n. 446 del 1997
600 del 1973, dell’art. 25 del d.
Art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
446 del1997 e dell’art. 55 del d.P.R.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
111 Cost., denunciando la nullità della sentenza ex art. 360 c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. n. 1 c.p.c.
Art. 1 d. Lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 e con l’art. 111 Cost., denunciando la nullità della sentenza ex art.
Art. 111 Cost.
546 del 1992 e con l’art. 111 Cost., denunciando la nullità della sentenza ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 novembre 2014 n. 25332
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13921 /202 1 proposto da IL NIDO DEL NIBBIO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difes a giusta procura speciale in atti dall’avv. Carlo De Porcellinis con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, via Monte Zebio n. 19 (PEC: carlodeporcellinis@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3410/16/20depositata i n data 1 1 / 11 /20 2 0 ;

Oggetto: operazioni inesistenti– rimanenze – art.92TUIR Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società IL NIDO DEL NIBBIO s.r.l. ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per IR ES, IRAP e IVA 201 3 con il quale a seguito dellaredazione di PVC della Guardia di Finanza erano disconosciuti costiderivanti da operazioni oggettivamente inesistenti ; - l a CTP adit a rigettava il ricorso; - l a società contribuente appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento , non attribuendo effetto invalidante all’errore relativo all’appostazione a costo di solo quattrodelle sei fatture riferite a operazion i inesistenti oggetto di rilievo; - ricorr e a questa Cort e l a IL NIDO DEL NIBBIO s.r.l. con atto affidato a due motiv i e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso;

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 39 c. 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 25 del d. Lgs. n. 446 del1997 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, pur riconoscendo che l’avviso di accertamen to aveva ri determinato il reddito senza tenerein considerazione che gli oneri dedotti ammontavano a euro 75.000,00 e non a euro 175.000,00, riteneva che questo errore nonavesse inficiato la validità dell’atto impugnato; - il motivo è fonda to , nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione; - effettivamente , la CTR ha accertato come 2 delle 6 fatture oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio non siano state “portate a costo”; a tale accertamento in fatto, non più censurabile, non ha peròfatto seguito l’analisi della sorte d i tali fatture ;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - a fronte dell’affermazione posta in ricorso secondo la quale l’importo in parola è stat o indicat o “come posta rettificativa nell’attivo del conto economico sotto la voce « rimanenze finali » per€ 161.515,11 (somma comprensiva del costo di € 100.000 di cui sopra)”, la CTR avrebbe dovuto verificare se effettivamente taleammontare avesse o meno influito sul risultato dell’esercizio , anche alla luce del fatto che t ali rimanenze finali costituivano giacenze iniziali dell’esercizio successivo ; solo all’esito positivo di talaccertamento potevasi infatti riscontrare l’alterazione illecita di detto risultato e conseguentemente la legittimità dell’avviso di accertamento; - in argomento, l’art. 92 TUIR prevede infatti che espressamente che“le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze in iziali, concorronoa formare il reddito dell'esercizio”; - pertanto, limitarsi, come ha fatto la CTR , a ritenere che quantunquenon sia risulta ta accertat a l’utilizzazione per così dire “consueta” delle ridette fatture, l’avviso di accertamento era nondimenodi per sé legittimo, costituisce errore di diritto; - invero, le operazioni di artificiosa alterazione del risultato dell’esercizioche possono perfezionarsi con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (atte a modificare quindi illecitamente l’imponibilee conseguentemente l’importo dei tributi dovut i), sia pure usualmente adottate in tale modo, per vero non si esauriscono nell’annotazione dei medesimi tra i costi deducibili nell’esercizio dal momento che l ’alterazione siffatta delle rimanenze finali del periodo 2013 rileva comunque nella formazione d el reddito d’esercizio anche in forza del fatto che dette rimanenze finali per il 2013 costituiscono esistenze iniziali peril 2014, anno nel quale viene trascinata l’alterazione in parola ; - il secondo motivo si duole della inesistenza, apoditticità e/o laconicitàdella motivazione, della violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.118 disp. att. ne c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1 Cons.Est.

Roberto Succio - 4 del citato d. Lgs. n. 546 del 1992 e con l’art. 111 Cost., denunciando la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c .p.c. peravere la CTR reso motivazione palesemente illogica in quanto lastessa ha statuito che si possono riprendere a tassazione oneri deducibiliinerenti fatture emesse per prestazioni inesistenti pure segli stessi oneri non sono mai stati dedotti dal contribuente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha motivato in modo comprensibile e privo di illogicitàla propria decisione; come è noto, il giudizio di cassazione èun giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia dimerito devon o trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi,in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto insenso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenerela revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass.28novembre 2014 n. 25332); - lo sviluppo della censura da parte della ricorrente risulta quindi una semplice riproposizione delle tesi in fatto già smentite dal giudiced’appello, come tale inammissi bile; - rigettato quindi il secondo motivo e accolto il primo, la sentenza è cassatacon rinvio al giudice dell’appello quanto al motivo accolto ; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnatain re