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Ordinanza — n. 35505/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax authority appeal, allowing payment order without prior assessment notice for late VAT declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision that rejected a taxpayer's payment order. The authority argued the tax court erred by issuing a payment order without a prior assessment notice, claiming it involved a substantive review of documents. The court ruled that for late VAT declarations, the tax authority can issue a payment order based on formal data checks without an assessment notice, provided the taxpayer can later prove substantive credit requirements in a separate proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972: In cases of formal violation such as late declaration submission, the tax authority may issue a payment order without a prior assessment notice, as the issue is purely probatorial and does not require substantive evaluation of the taxpayer's position.

Parole chiave

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VAT late declaration payment order procedure assessment notice requirement formal tax violation tax credit recovery automatic data control substantive proof burden procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Consideratoche: - i l solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.
Art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000
600 del 1973 e dell’art. 6 c.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avver s o l a cartella di pagamento notificataleex art. 54 - bis del d.P.R.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25288 del 2019
Cass., SS. UU., n. 17758 dell'8 settembre 2016
Cass., Sez. 5, n. 3586 del 2016
L'infrazione è da ritenersiemendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si dispongaugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo (Cass., Sez. 5, n. 3586 del 2016), in quanto acq uirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolodi rivalsa (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, n. 25871 del 2015
3586 del 2016), in quanto acq uirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolodi rivalsa (Cass., Sez. 5, n. 25871 del 2015), sempreché non risultiin concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali(Cass., Sez.5, n.
Cass., Sez. 5, n. 4612 del 2016
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9135 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ag s.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro CLYDEINTERNATIONAL s . a . r .l. - intimat a - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 449 / 0 6 / 2 0 depositata i n data 14 / 10 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avver s o l a cartella di pagamento notificataleex art. 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per il recupero disvariati tributi, oltre a sanzioni e interessi ; Oggetto:creditoiva Cons.Est. Roberto Succio - 2 - l a CTP adita accoglieva il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, ritenendo illegittimo l’a tto impugnatoin quanto non si trattava di un mero controllo forma l e dei dati esposti in dichiarazione , ma di una contestazione nel merito della documentazione prodotta, sicch é la cartella di pagamentodoveva esser preceduta da un a vviso di accertamento ; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a ununico motiv o ; la società contribuente è rimasta intimata ;

Consideratoche: - i l solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, nel presente caso, l’emissione dell’avviso di accertamento non potendo la pretesa esser manifestata con l’utilizzo della procedura in parola, che prevede direttamente l’emissionedella cartella di pagamento; - il motivo è all’evidenza fondato; - invero, la stessa CTR ha premesso come nel caso di specie la cartellasia stata emessa “sulla base di quanto risultante dai dati espostiin dichiarazione” (pag. 2 della sentenza impugnata, primo periodo);dichiarazione peraltro omessa in quanto presentata oltre i90 giorni dalla scadenza del termine; - questa Corte ha chia rito (Cass. n. 25288 del 2019) come proprio "incaso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fiscooperare, con proc edure automatizzate, un controllo formale chenon tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria , ai sensi degli artt. 54 - bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di Cons.Est.

Roberto Succio - 3 impugnazionedella cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termineprevisto per la pr esentazione della dichiarazione relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass., SS. UU., n. 17758 dell'8 s ettembre 2016). Infatti, deve ritenersi che, in presenzadi una violazione formale - intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l'esercizio della detrazione - la questione da risolvereè es clusivamente di natura probatoria.

L'infrazione è da ritenersiemendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si dispongaugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo (Cass., Sez. 5, n. 3586 del 2016), in quanto acq uirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolodi rivalsa (Cass., Sez. 5, n. 25871 del 2015), sempreché non risultiin concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali(Cass., Sez.5, n. 4612 del 2016); - nel presente caso, è pacifica la violazione consistente nell’inadempimentoall’obbligo di presentare la dichiarazione: essa legittimava l’Ufficio a procedere con l’emissione della cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il disconoscimento del credito,senza ricorrere all’avviso di accertamento di cui all’art. 42 delmedesimo d.P.R., salva la possibilità per il contribuente di dar provanel processo della sussistenza dei requisiti del credito stesso edella conseguente spettanza; - in particolare, c on riguardo proprio alla contestazione da parte dell’Ufficio di crediti indicati in dichiarazione (in questo caso in dichiarazione integrativa) si è ribadito anche di recente da parte di questa Corte, che ( in termini Cass.

Sez.6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021) in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazi one di detrazioni Cons.Est. Roberto Succio - 4 ecrediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti,non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolodella maggiore imposta ai s ensi degli artt. 36 - bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessarioun previo avviso di recupero ; - alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’app ello per l’esamedel merito della contro versia ; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatrib