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Ordinanza — n. 35485/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35485/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35485/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CALTABIANO SALVTORE, CALTABIANO SALVATORE & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco BARB.AGALLO; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 41077/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. In fatto e in diritto - che l'Avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 35485/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Filippo Pietro Prizzi, sebbene dichiaratosi antistatario; - che il ricorso — contenente detta istanza — è stato ritualmente notificato alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 13 settembre 2022; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l'applicazione dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. (cfr.

Parole chiave

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anticipo delle spese liquidazione degli onorari difensivi condono delle spese procedurali spese di difesa assunzione delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Filippo Pietro Prizzi, sebbene dichiaratosi antistatario; - che il ricorso — contenente detta istanza — è stato ritualmente notificato alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 14285-2022 proposto da: FILIPPO PIETRO PR ZZI, difensore di NICOLOS I SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato Domenico NASO; - ricorrente - contro ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'Avvocato Teodoro CARSILLO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - MARCUCCIO N UNZIA, GANGEMI MARIA, G.ANGEMI ROSARIA KATIA, NERI DOMENICO, PENNISI SALVATORE, GRASSO GIUDSEPPA, SAMPOGNARO GIUSEPPE, ZAPPALA ROBERTO, MARANO ANNA, RINALDI ANTONINO, CREDITO VALTELLINESE SOC COOP, GAROZZO ANTONIO; - intimati - e contro GAROZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'Avvocato Domenico NASO, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pietro PRIZZI;

CALTABIANO SALVTORE, CALTABIANO SALVATORE & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco BARB.AGALLO; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 41077/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. In fatto e in diritto - che l'Avv.

Filippo Pietro Prizzi, quale difensore di Sebastiana Nicolosi, ha formulato istanza per correzione di errore materiale Ric. 2022 n. 14285 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Italfondiario S.p.a., quale procuratrice della società Tower Finance S.r.l., l'ha condannata a rifondere — tra gli altri — a Sebastiana Nicolosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate, in f, 9.000,00, più 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.; - che il ricorso riferisce che la Corte non ha provveduto a liquidare le spese di quel giudizio nei confronti del legale della Nicolosi, il predetto Avv.

Filippo Pietro Prizzi, sebbene dichiaratosi antistatario; - che il ricorso — contenente detta istanza — è stato ritualmente notificato alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 13 settembre 2022; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l'applicazione dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv-. 656078-01); - che deve, quindi, sostituirsi — nel dispositivo dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 — alle parole "Sebastiana Nicolosi", quelle "Filippo Pietro Prizzi, difensore di Sebastiana Nicolosi, dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo". PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 sia corretto, sostituendosi Ric. 2022 n. 14285 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- alle parole "Sebastiana Nicolosi", quelle "Filippo Pietro Prizzi, difensore di Sebastiana Nicolosi, dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della