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Ordinanza — n. 35411/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal for failing to prove taxpayer's subjective knowledge of VAT fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a regional tax court decision that upheld a VAT fraud penalty. The taxpayers argued the lower court ignored their lack of subjective knowledge regarding the fraud committed by upstream suppliers. The court ruled that the appellate judge failed to explicitly demonstrate the taxpayer's subjective awareness of the fraud, a requirement established in prior precedent.

Regesto Legislator

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Art. 17-19 d.P.R. n. 633/1972; Art. 5 d.lgs. n. 472/1997: The tax authority must prove the taxpayer's subjective knowledge of the fraud, not merely the objective existence of the fraudulent act, to justify sanctions.

Parole chiave

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subjective knowledge of fraud VAT fraud penalties taxpayer awareness requirement indirect tax liability appellate court reasoning truffa all'assistenza sociale indagine per frode iva lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 17-19 of D.P.R. n. 633/1972
Art. 5 of D.Lgs. n. 472/1997
Roberto Succio - 3 - con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26462/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369/2020
Cass. n. 9851/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5061 /202 1 proposto da ESPERIA s.n.c . in persona del legale rappresentante pro tempore , TOSINI GIOVANNI, CHINI BIANCA MARIA, tutti con rappresentat i e difesi giusta procura speciale in atti dall’avv. Vincenzo Alessio con domicilioeletto presso l’avv. Maurizio Spinella in Roma, via Dardanelli n.46 (PEC: vincenzo.alessio@pec.ordineavvocatinovara.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Lombardian. 2 986 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 15 / 12 /20 2 0 ;

Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti– prova buona fede Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società e i soci ricorrent i impugnava no l’a vviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava reddito e iva per l’anno 2002 recuperandoi tributi dovuti, oltre a interessi e sanzioni ritenendo lacontribuente coinvolta in una frode iva intracomunitaria ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso , limitatamente all’IVA ; l’Agenziadelle Entrate appellava la pronuncia; - la CTR accogli eva l’appello dell’Ufficio ; adita a seguito di ricorso deicontribuenti, questa Corte accoglieva l’impugnazione, nel suo primo motivo, cassando con rinvio la pronuncia gravata con la sentenzan. 26462 del 17 luglio 2018 ; - la CTR, adita a seguito di riassunzione del processo, rigettava il ricorsodei contribuenti ; - ricorr ono congiuntamente a questa Corte ESPERIA s.n.c.

TOSINI GIOVANNI,CHINI BIANCA MARIA con atto affidato a tre motiv i ; - r esiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria ; Consideratoche: - il primo motivo deduce l’omesso esame su un fatto controverso e decisivoper il giudizio , per non avere il giudice dell’appello preso in considerazione i principi espressi da questa Corte con la pronuncia re sa inter partes, senza quindi aver motivato in che cosaconsistesse la prova , anche solo indiziaria o presuntiva, della consapevolezzadella frode in capo a ESPERIA s.n.c. ; - con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 17 - 19 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’illegittima negazione del diritto alla detrazione in assenza della partecipazionedella contribuente alla frode commessa da soggetti terziposti a monte del la catena commerciale ed aventi rapporti al massimocon i suoi fornitori;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per assenza dell’elem ento soggettivo, in quanto l’ipotetica omessa vigilanza sulla frode del fornitore,anche volendola ammettere, giustifica l’indetraibilità ex postdel tributo, ma non la sanzione afflittiva; - il primo motivo è all’evidenza fondato ; - va premesso che questa Cor te già si è pronunciata in analogo ricorso vertente tra le stesse parti e su identiche questioni, con ordinanzan. 26232 del 2022; - orbene, anche nel presente giudizio va rilevato che la CTR ha del tutto equivocato la pronuncia di rinvio di questa Corte n. 26462/2018, che chiaramente le imponeva (come affermato ancheda Cass.

S ez. 5 , Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 e tra lemolte la stessa Cass. 9851/18 citata in motivazione proprio da Cass. n. 26462/2018) di esprimere “vera e propria motivazione del perché l'amministrazione finanziaria avesse fornito dimostrazione- anche se soltanto presuntiva ed indiziaria - non giàdella frode in sé, ma della consapevolezza di essa in capo ad Esperia”; - invece, la CTR lombarda ha unicament e enunciato “la presenza di elementioggettivi probanti che il contribuente fosse a conoscenza della oggettiva fittizietà del fornitore”, senza minimamente riportarli nella loro consistenza fattuale e senza esprimere in ordinea essi una propria critica va lutazione in forza delle difese delleparti; - inoltre, il giudice dell’appello non si è espress o (così come non si espresse nella sentenza cassata da questa Corte) in ordine alla “consapevolezza del destinatario si inseriva in una evasione d’imposta”(così Cass. n. 26462/2018 peraltro citata, senza trarne le conseguenze derivanti, dalla stessa CTR a pag. 3 quarto capoversodella pronuncia impugnata);

Cons.Est. Roberto Succio - 4 - alla luce della decisione del primo motivo, i restanti motivi sono assorbiti; - in accoglimento del primo motivo, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame, nel rispetto dei princi pi doppiamente enunciati da questa Corte , perchégià indicati con chiarezza nella pronuncia a quo (Cass. n. 26462/2018)e qui con analoga ch iarezza ribaditi; p.q.m. accoglie il primo motivo ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t