Italian Court corrects a material error in a judgment awarding attorney fees to the opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The respondent's lawyer argued that the original order failed to explicitly award fees to him as the opposing party's attorney, despite his declaration of antistatary status. The court ruled that the procedural requirements for correction were met and that the error must be rectified to reflect the intended distribution of expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in judgments when the request is properly filed and the error is evident, ensuring the final decision aligns with the parties' declared rights and the court's original intent.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12470-2022 relativo al procedimento n . 19667/2019 proposto da: LORIA FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LORIA; -ricorrente - contro FALLIMENTO N. 08/2017 GESEMA AMBIENTE E PATRIMONIO SRL, in persona del curatorefallimentare, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE LABONIA -resistente - Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10128/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. con «Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c . Ordinanza n. 10128/2022 pubblicata 29.03.2022» l’avv. Simone Labonia, quale difensore e procuratore costituito nell’interesse del controricorrente Fallimento n. 08/2017 GE.SE.MA. Ambiente e Patrimonio s.r.l., ha chiesto l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte sopra indicata«attribuendo le spese di lite del giudizio di legittimità, così come liquidate, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario»; 1.1. nella proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata confermata l’ammissibilità del rimedio (Cass. sez. U, 31033/2019) ma l’istante è stato invitato a provvedere alla notifica del ricorso alla controparte e a depositare copia autentica dell’ordinanza da correggere, nonché copia del controricorso asseritamente contenente la richiestadi distrazione delle spese; 1.2. è stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio. Considerato che:
2. il ricorrente ha provveduto, giusta nota di deposito del 12/10/2022, a notificare in pari data alla controparte il ricorso per correzione di errore materiale nonché a depositare copia dell’ordinanza da correggere e dell’originario controricorso nel quale si era dichiarato antistatario;
3. sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1,c.p.c.; Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10128/2022,depositata il 29/03/2022, nel senso che, nel secondo periodo,dopo la frase «condanna il ricorrente al pagamento» si debba intendere inserita la frase «, in favore dell’avv. Simone Labonia, quale procuratore antistatario del controricorrente, ». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originaledella predetta ordi