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Ordinanza — n. 35386/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects material error request but corrects office errors regarding legal fees and defense participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lawyer's request to correct a material error regarding the client's defense participation but proceeded to correct office errors on its own. The court found the client had actually filed a counter-petition, disproving the claim of non-defense, and identified other clerical mistakes in the legal fee calculations. Consequently, the court ordered the removal of incorrect statements and the correction of the fee liquidation to comply with statutory rules for state entities.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: While a party's request for correction of a material error is rejected if the factual basis is false, the court may correct other material errors ex officio to ensure the decision reflects the true procedural history and correct legal calculations.

Parole chiave

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material error correction ex officio correction legal fees liquidation state entity exemption defense participation Cassazione ordinanza procedural clerical error restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis, comma 1,c.p.c.;
Art. 287 c.p.c.
Art. 82, d.P.R. 115/2002
Art. 83, comma 3, d.P.R. 115/2002
5819/2018 e 35523/2021, però con indirizzo anche qui consapevolmente superato ), su istanza d a rivolgere al giudice della decisione passata in giudicato, ex art. 83, co.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 155 del 2002
con la stessa ordinanza interlocutoria è stata prospettata l’eventualità di una correzioned’ufficio dei conseguenti errori materiali, anche con riguardo alla statuizione ex art. 13,comma 1- quater, d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, poiché esse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez.
art. 380-bis c.p
all’esito dell’adunanza della Corte in camera di consiglio del 01/07/2022, fissatasulla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria n.
art. 133 d.P.R. 115/2002
orbene, qualora il controricorrente sia ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui, come nel caso di specie,è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese con condanna in favore dello Stato, ex art. 133 d.P.R.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 24413/2021
Cass. 18583/2012
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. 11965/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific reasoning on sentencing.
Cass. 11750/2022
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual and legal censure errors.
Cass. 5819/2018
133 TUSG, Cass. 5819/2018 e 35523/2021, però con indirizzo anche qui consapevolmente superato ), su istanza d a rivolgere al giudice della decisione passata in giudicato, ex art.
Cass. 35523/2021
Cassation court dismisses appeal due to lack of valid complaint and improper private arrest interpretation.
Cass. 11677/2020
115/2002(Cass. 11677/2020); 4.1.
Cass. 15817/2019
Cass. 4216/2020
Cass. Sez. U, 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.
Cass. 10203/2009
Cass. 27196/2018
U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 4120-2022 relativo al procedimento n. 30138/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legids; -ricorrente - contro ESORAE OSAGIODUWA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO D'AGNONE; -controricorrente - Ric. 2022 n. 04120 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 3472/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. con “istanza per la correzione di errore materiale” del 17 febbraio 2022, l’avvocato Fabio D’Agnone, in forza di procura speciale conferitagli dal sig. Esorae Osagioduwa, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale» contenuto nel l’ordinanza n. 3472 del 03/02/2022,con riguardo alla omessa quantificazione in dispositivo delle spese legali cui il ricorrente Ministero, soccombente, era stato condannato in parte motiva; 1.1. all’esito dell’adunanza della Corte in camera di consiglio del 01/07/2022, fissatasulla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 25362 del 25/08/2022 si è dato atto che « da una ricerca degli atti tramite PCT è risultato che la stessa domanda è stata successivamente proposta con ricorso del 31 maggio 2022, notificato inpari data all’Avvocatura dello Stato, a mezzo PEC» ed è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio a cura della cancelleria, al fine di verificare se il sig.

Esorae Osagioduwafosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e se avesse effettivamente svolto difese come controricorrente (risultando in motivazione che «l’intimato non ha svolto difese»); 1.2. con la stessa ordinanza interlocutoria è stata prospettata l’eventualità di una correzioned’ufficio dei conseguenti errori materiali, anche con riguardo alla statuizione ex art. 13,comma 1- quater, d.P.R. n. 155 del 2002 nei confronti del Ministerooriginariamente ricorrente, risultato soccombente, disponendosi a tal fine apposita comunicazione alle parti; 1.3. effettuati i suddetti riscontri, è stata nuovamente fissata l'adunanza della Corte in camera di consigliosulla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c.

Ric. 2022 n. 04120 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- Considerato che:

2. non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis, comma 1,c.p.c.;

3. invero, la visione del fascicolo d’ufficio ha consentito di verificare che il sig. Esorae Osagioduwa è stato ammesso al p atrocinio a spese dello Stato (come attestato dalla corte d’appello) ed ha altresì depositato controricorso;

4. orbene, qualora il controricorrente sia ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui, come nel caso di specie,è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese con condanna in favore dello Stato, ex art. 133 d.P.R. 115/2002 ( TUSG ) – perciò correttamente omessa in dispositivo, mentre la frase «con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo» contenuta in motivazione è frutto di un refuso, correggibile d’ufficio –poiché in casi del genere le spese vanno invece liquidate ai sensi dell’art. 82, d.P.R. 115/2002(Cass.

Sez. U, 24413/ 20 21; conf. Cass. 18583/ 20 12, 22882/ 20 18, 30876/2018, 19299/2021, 11965/2022, 11750/2022; diff., per l’applicazione dell’art. 133 TUSG, Cass. 5819/2018 e 35523/2021, però con indirizzo anche qui consapevolmente superato ), su istanza d a rivolgere al giudice della decisione passata in giudicato, ex art. 83, co. 3, d.P.R. 115/2002(Cass. 11677/2020); 4.1. –l’istante potrà dunque procedere nel senso appena detto;

5. tenuto conto dell’attivazione del contraddittorio attraverso l’ordinanza interlocutoria, può dunque procedersi alla c orrezione d’ufficio del refuso di cui si è detto (cfr., quanto alla percorribilità del rimedio, Cass. 15817/2019 e 4216/2020, per cui «la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione puòessere corretto - mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.-anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione Ric. 2022 n. 04120 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.»,) oltre che dell’erroneo rilievo per cui l’intimato Esorae Osagioduwanon avrebbe svolto difese, avendo egli depositato controricorso, come correttamente indicato nell’epigrafedel provvedimento da correggere;

6. vanno altresì corretti gli ulteriori refusi afferenti il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, poiché esse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. U, 24413/2021; Cass.11965/2022, 395/2021, 20682/2020, 1778/2016, 5955/2014);

7. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’avv. Fabio D’Agnone, quale procuratore speciale di Esorae Osagioduwa. Dispone la correzione d’ufficio dei seguenti errori material i contenut i nell’ordinanza di questa Corte n. 3472del 03/02/2022: - nella parte motiva : eliminare dal punto 1.1. il secondo periodo «l’intimato non ha svolto difese»; eliminare dal punto 3. il periodo « con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo»;nel punto 4. inserire «Non» prima di «sussistono»; -nel dispositivo: eliminare il secondo periodo da « Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002» fino a «se dovuto». Dispone che le suddette correzioni d’ufficio siano annotate, a cura della Cancell