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Ordinanza — n. 35382/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer to refile unruled expense reimbursement claim in bankruptcy proceedings despite prior acquiescence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35382/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of a lawyer's claim for reimbursement of non-allowable bankruptcy expenses. The lawyer had previously acquiesced to a decision omitting this specific reimbursement request, but the appellate court found the lower court erred in treating this omission as a waiver. The court ruled that because the request was distinct from the liquidation of professional fees and was never explicitly addressed, the lawyer retains the right to refile it without being bound by the prior procedural silence.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 346 c.p.c.: The presumption of waiver under Art. 346 c.p.c. has merely procedural value and does not preclude a party from refileing a distinct claim that was omitted by the judge, provided no implicit rejection occurred.

Parole chiave

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bankruptcy expense reimbursement omitted claim refile procedural waiver presumption lawyer professional fees acquiescence validity judicial omission remedy separate procedural request indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l.fall.
–con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv.
Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
1720, 2013 comma 1 e 2234 c.c.), nonché il valore meramente processuale della presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c.
Art. 1720 c.c.
Art. 2013 c.c.
Art. 2234 c.c.
art. 380 bis c.p
–dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 346 c.p
1720, 2013 comma 1 e 2234 c.c.), nonché il valore meramente processuale della presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11356/2006
Cass. 15461/2008
Cass. 4388/2016
Cass. 6529/2017
Cass. 10406/2018
20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000);
Cass. 17212/2015
Cass. 4748/2014
Cass. 24081/2010
Cass. 20879/2019
ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass.
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21834-2021 proposto da: RIPOLI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MANCA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO N. 199/2012 ABC INDUSTRIA E FINANZA SPA; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- Rilevato che: 1.

–con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv. Luca Ripoli avverso il provvedimento del 17/02/2021 con cui il giudice delegato al Fallimento ABC Industria e Finanza s.p.a. aveva rigettato, nonostante il parere favorevole del curatore, l’istanza di rimborso delle spese non imponibili (per complessivi € 5.421,15) anticipate in quattro giudizi nei quali egli aveva rappresentato e difeso la curatela fallimentare –essendo rimasto il precedente provvedimento di liquidazione dei compensi del 03/07/2020 privo di statuizione sulla medesimarichiesta – in quanto « il provvedimento decisorio avente ad oggetto il diritto del professionista alla corresponsione dei compensi», in mancanza di reclamo, «è divenuto definitivo per tre di essi», mentre nel quarto «l’avv.

Ripoli ha proposto reclamo senza spiegare alcun motivo di gravame in ordine all’omessa liquidazione delle spese, con riguardo alla quale deve desumersi aver prestato acquiescenza»; 1.1. – in particolare, il tribunale ha ritenuto che « il sist ema della procedura fallimentare è strutturato nel prevedere che le decisioni del giudice delegato possano essere oggetto di giudiziale gravame ma ciò entro ristretti termini che sono di natura decadenziale (tenuto conto dell’attributo loro espressamente conferito di perentorietà) di modo da contemperare le esigenze giustiziali individuali con quelli di stabilità, certezza e celerità del pertinente iter procedimentale», ratioche «verrebbe radicalmente frustrata laddove si consentisse che istanze promosse al giudice delegato e non accolte possano essere meramente reiterate e ciò quale facoltà alternativa alla proposizione di reclamo ex art. 26 l. fall. avverso la precedente decisione che non aveva loro dato accesso e riconoscimento»; 1.2.

–l’avv. Luca Ripoli ha impugnato la suddetta decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese; 1.3. –dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte incamera di consiglio non partecipata. Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- Considerato che: 2. –il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 346 c.p.c. nonché1720 c.c., in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1, n. 6), e 26 l.fall., per non avere il trib unale considerato l’autonomia della domanda di compenso rispetto a quella di rimborso delle spese anticipate, speculare all’autonomia dei rispettivi diritti (cfr. artt. 1720, 2013 comma 1 e 2234 c.c.), nonché il valore meramente processuale della presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass.11356/2006, 15461/2008, 4388/2016, 6529/2917, 10406/2018), non essendovi alcuna norma che comprima il diritto di difesa in relazione alla scelta del creditore del fallimento di proporre impugnazione ex art.26 l.fall. o riproporre la domanda non esaminata; 3.

–il motivo è fondato; 3.1. – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia su una domanda (nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all’avvocato: cfr. Cass.17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito –non prospettato né nel provvedimento impugnato né nell’originario decreto del giudice delegato (il quale prende anzi in esame esclusivamente l’istanza «di liquidazione dei compensi professionali») –la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000);

Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- 3.2. –la motivazione spesa dal tribunale nel decreto impugnato, ispirata alle peculiari esigenze di celerità della procedura fallimentare, può ben essere giustificata in relazione a domande non accolte, mentre rispetto a quelle per le quali non vi sia stata alcuna pronuncia merita conferma l’orientamento consolidato di questa Corte, peraltro conforme anche ad esigenze di economia processuale, poiché la riproposizione dell’istanza (sulla quale per una svista il giudicante non si sia pronunciato) risulta più immediata e meno dispendiosa, in termini di risorse della giustizia, rispetto al mezzo impugnatorio; 4.

– il decreto impugnato va quindi cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere decisonel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna del Fallimento intimato al rimborso in favore dell’avv. Luca Ripoli della somma di € 5.421,15a titolo di rimborso delle spese non imponibili dallo stesso anticipate nell’interesse della procedura fallimentare. 4.1. – segue la condanna alle spese del Fallimento intimato, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnatoe, decidendo nel merito, condanna il Fallimento n. 199/2012 ABC Industria e Finanza S.p.A.a corrispondere all’avv. Luca Ripoli la somma di Euro 5.421,15 . Condanna altresì lo stesso Fallimento alla rifusione delle spese processualiin favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 per compensirelativi al giudizio di merito, oltre ad accessori come per legge ed Euro 1.500,00 per compensi relativi al giudizio di legittimità, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi l