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Ordinanza — n. 35380/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration for generic grounds and lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35380/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under the Civil Procedure Code. The appellant argued that the bankruptcy court erred by relying solely on the debtor's liabilities without a comparative analysis of assets, and omitted a decisive fact regarding unnotified tax notices. The court rejected these claims as either generic merit-based arguments or lacking the specific factual details required by law to establish a decisive omission.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5, c.p.c.; Art. 5 l.fall.: The appeal must specify the exact historical fact, data, and timing of the alleged omission, and generic complaints regarding the assessment of insolvency or the evaluation of assets are inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency criteria inadmissible appeal procedural requirements specific factual allegations dichiarazione di insolvenza impresa in difficoltà insolvenza dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 5 l.fall.
U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, Ric.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
– il secondo mezzo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n.
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Art. 369, n. 4, c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/002
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/002 (Cass.
art. 380 bis c.p
– dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23437/2017
Cass. 32574/2022
Cassation court dismisses bankruptcy appeal, ruling structural insolvency requires proof of inability to pay debts with normal means.
Cass. Sez. U, 115/2001
Cass. 5251/2008
U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, Ric.
Cass. 13014/2014
Cass. 29913/2018
Cass. 22444/2021
Italian court dismisses bankruptcy appeal, upholding insolvency finding despite contested creditor claims and alleged abuse of dominance.
Cass. Sez. U, 8053/2014
–il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, ela sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass.
Cass. 19987/2017
Cass. 27415/2018
Cass. Sez. U, 4315/2020
115/002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18999-2021 proposto da: DAVOLOS DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINO RODOLFO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ORAZI; -ricorrente - contro FALLIMENTO N. 166/2020 ZODIACOROMA SRL, BESNIK LEKAJ, NEAMEDIN IBRAHIMI, VEDAT LEKAJ, XHEVEDET IBRAHIMI; -intimati - avverso la sentenza n. 4300/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2021; Ric. 2021 n. 18999 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Paola Vella. Rilevato che: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo exart. 18 l.fall. proposto da Zodiacoroma s.r.l. e Davolos Domenico, in proprio, contro la sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società, su ricorso dei creditori Besnik Lekaj, Xhevedet Ibrahimi, Neamedin Ibrahimi e Vedat Lekaj; 1.1. –avverso detta decisione Davolos Domenico, in proprio e quale legale rappresentante della società fallita, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; 1.2.

– dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 2. – il primo m ezzo lamenta « violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.», per essere stato«accertato lo stato di insolvenza esclusivamente sulla base delle risultanze dello stato passivo senza effettuare- come risultava indispensabile - una valutazione complessiva e comparativa anche rispetto all’attivo del fallimento»; 2.1. –il motivo è inammissibile poiché del tutto generico e afferente una valutazione di merito, qual è lo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall., desumibile anche dalla consistenza dello stato passivo, purché riferito a debiti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (ex multis, Cass. 23437/2017, 32574/2022), peraltro con erroneo riferimento ai criteri valevoli per le società in liquidazione, quale non risulta essere la Zodiacoroma s.r.l., il cui stato di insolvenza non doveva perciò essere affatto desunto dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, a causa di una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) dell’impresa a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass.

Sez. U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, Ric. 2021 n. 18999 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 5856/2022, 7087/2022), come in effetti argomentato dai giudici di secondo grado, i quali hanno accertato una «incapacità strutturale e non transeunte dell’impresa a far fronte alle proprie obbligazioni»; 3. – il secondo mezzo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.) poiché la corte d’appello, «pur riconoscendo esistesse un tema legato alla conoscenza da parte della società in bonis delle cartelle ammesse al passivo per difetto di notificazione, ha ritenuto rilevante il fatto che le suddette cartelle “non risultano impugnate” e che i reclamanti “non contestano la sussistenza ovvero la permanenza dei crediti degli atti impositivi presupposti ad esse sottesi”»; 3.1.

–il motivo manca di autosufficienza e non rispetta i canoni del novellato art. 360, co.1, n. 5), c.p.c., in base ai quali il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto degli artt. 366, co . 1, n. 6), e 369, co . 2, n. 4), c.p.c. –il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, ela sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018), nel caso di specie difettando soprattutto l’allegazione della decisività, a fronte del rilievo della corte d’appello per cui dallo stato passivo «è risultata una esposizione debitoria di gran lunga superiore rispetto a quella posta a base del Tribunale per la dichiarazione di fallimento»; 4.

– nulla sulle spese, in assenza di di fese degli intimati; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativ