Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35364/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding prescription defense against lawyer's social security contribution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35364/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that the social security contribution for 2012 had expired due to prescription. The INPS argued that the lawyer's failure to complete the RR form in his tax declaration constituted a fraudulent concealment of the debt, whereas the appellate court found no intentional hiding since the income was declared under the RE form. The supreme court affirmed that factual assessments regarding the debtor's conduct are not subject to re-examination in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995; Art. 2941 n. 8 c.c.: The failure to complete the RR form in the tax declaration does not constitute the intentional concealment required to suspend prescription, as it lacks the element of dolus necessary to prevent the creditor from acting.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription fraudulent concealment tax declaration forms lawyer self-employment INPS contribution obligation rendita di invalidità retroattiva contributi di previdenza impagati accredito supplementare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1)- Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr.
Art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995
3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr.
Art. 18, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011
335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 21, comma 10 della legge 247/2010
111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr.
Art. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ.
Art. 13 comma quater del d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore era comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32167/2018
Cass. n. 32508/2018
Cass. n. 19640/2018
Cass. n. 21567/2014
Cass. n. 7254/2021
Cass. n. 6677/19
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 11640/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding that tax declaration omission does not prove contributory debt concealment.
Ordinanza — n. 33335/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding prescription defense against social security contributions.
Ordinanza — n. 33334/2021 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that tax declaration omission is not contributory debt concealment.
Ordinanza — n. 35366/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, ruling failure to fill tax form does not constitute fraudulent debt concealment. The court rejects the suspension of prescription due to lack of intentional concealment. The court affirms that missing tax forms do not automatically imply fraudulent concealment of social security debts. The court holds that the lower court correctly found no intentional concealment in the debtor's conduct. The court emphasizes that missing tax forms do not equate to fraudulent concealment of social security debts. The court maintains that the lower court's factual assessment regarding the debtor's intent is not subject to cassation review. The court concludes that the prescription period remains valid as no fraudulent concealment was proven. The court affirms the lower court's decision to declare the contributory credit extinguished by prescription. The court rejects the INPS argument that missing tax forms constitute fraudulent concealment of social security debts. The court upholds the principle that missing tax forms do not automatically imply fraudulent concealment of social security debts.
Ordinanza — n. 29437/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS opposition due to incomplete prescription suspension analysis regarding tax declaration omissions.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30689-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente- contro RACITI ROBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MODESTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n.178/2020 aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di Raciti Roberto. La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione ( 30.6.2013 con proroga al 8.7.2013) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 10 agosto 2018, si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato.

In particolare la Corte escludeva che la mancata compilazione del quadro RR potesse ritenersi equivalente ad un atto preordinato ad un doloso occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps. Avverso la decisione proponeva ricorso l'Inps cui resisteva, con controricorso Raciti Roberto, anche con successiva memoria. La proposta del relatore era comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO CHE 1)- Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2010, sussistendo l'obbligo, per il Raciti, di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

2) Con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come allegato nel giudizio di primo grado, con la produzione della suddetta dichiarazione, dall'Istituto.

In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019. Preliminarmente, con riguardo alla prima censura, deve chiarirsi che la sentenza impugnata, nel dichiarare prescritto il credito, non si occupa direttamente della sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, implicitamente dandone per ferma la sussistenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

A riguardo infatti è stato 3.ff-cullato che " avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"( Cass.n.32167/2018;

Cass.n. 32508/2018). La censura deve pertanto essere disattesa. Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che " nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che il Raciti ha indicato nella dichiarazione da lui presentata , al quadro RE, il reddito derivantegli da lavoro autonomo" Si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo ( Cass.n. 7254/2021).

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.800,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022.