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Ordinanza — n. 35352/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding INPS mandatory registration and contribution prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35352/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Eugenio Salzano's appeal against the Naples Court of Appeal's order requiring his mandatory registration with the INPS Separate Management for 2009 professional income. Salzano argued that the debt was time-barred because the Decree of the President of the Council of Ministers (DPCM) of June 10, 2010, which deferred payment deadlines, could not override statutory prescription periods. The court held that the DPCM's deferral mechanism legally extends the start date for calculating the prescription period, thereby validating the INPS claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335; D.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions due to the Separate Management begins when payment deadlines expire, meaning deferral provisions regarding those deadlines are relevant for determining the start of the prescription period.

Parole chiave

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INPS Separate Management mandatory professional registration prescription period calculation DPCM payment deferral social security contributions statutory prescription limits lawyer contribution obligations imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335
gennaio 1996 il termine legale è stato ridotto da dieci a cinque anni (art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n.
D.P.C.M. del 10 giugno 2010
Art. 2935 c.c.
3 cod.proc.civ., denuncia " Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2935 c.c
3 cod.proc.civ., denuncia " Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
art. 3 Cost
144 del 2022), il quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1582-2021 proposto da: SALZANO EUGENIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE SALZANO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SCCI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 2606/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 01582 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 1582/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha affermato l'obbligo di inscrizione alla Gestione Separata INPS in capo ad Eugenio Salzano, avvocato, dichiarandolo tenuto al versamento dei contributi per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2009; quanto all'accertamento dell'eventuale decorso della prescrizione estintiva, il giudice del merito, preso atto che dall'I. gennaio 1996 il termine legale è stato ridotto da dieci a cinque anni (art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335), ha ritenuto l'attualità della pretesa creditoria dell'INPS, stabilendo che alla data di comunicazione dell'addebito al professionista da parte dell'ente in data 06.07.2015, la stessa non era ancora prescritta in applicazione del D.P.C.M. del 10 giugno 2010 che, con riferimento ai redditi del 2009, ha previsto il differimento del versamento dei contributi dal 10.06.2010 al 06.07.2010; la cassazione della sentenza è domandata da Eugenio Salzano sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dei cc. 25 e 26 L.335/95 e art. 18 I. 111/2011 - Inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio dell'avv. Eugenio Salzano alla gestione separata INPS"; sostiene l'assenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata; con il secondo motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1,n. 3 cod.proc.civ., denuncia " Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. erronea interpretazione della disciplina prescrittiva"; afferma la prescrizione del credito sul presupposto della natura di fonte secondaria del D.P.C.M., il quale non avrebbe il potere di derogare agli atti aventi forza di legge; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co 1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., errata applicazione della disciplina DPCM 10 giugno 2010- Violazione e falsa applicazione art. 112 codice di procedura civile"; ritiene che lo slittamento contemplato dal D.P.C.M. non possa produrre comunque effetto nei confronti dei professionisti non assoggettati agli studi di settore; il primo motivo è infondato; in base al costante orientamento di questa Corte (cfr.

Cass. n. 32167 del 2018 e successive) "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione - l'obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale."; il principio di diritto sopra richiamato ha recentemente ricevuto positivo apprezzamento da parte del Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 144 del 2022), il quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, il quale prevede - con decorrenza dall' 1 gennaio 1996 l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; avvalorando l'orientamento di legittimità, la Consulta ha rilevato che tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata INPS sussiste un rapporto non già di alternatività, bensì di complementarità; la norma censurata, infatti, realizza l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti, ed ha una funzione di chiusura del sistema; fondata sull'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo, la norma appare rivolta alla progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa e conferisce concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, co. 2, Cost.; l'obbligo d'iscrizione non contraddice, in definitiva, secondo la Consulta, l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, almeno in tutti quei casi in cui queste prevedono un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata INPS; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono parimenti infondati; questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 2021 e successive); il ricorrente ha formulato istanza di rimfssione alle Sezioni Unite relativamente alla questione della natura e, conseguentemente, dell'efficacia del DPCM rispetto alla disciplina del dies a quo di decorrenza della prescrizione; il Collegio in proposito ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, stante la consolidata posizione espressa da questa Corte e sopra richiamata, cui intende dare continuità nella fattispecie in esame; questa Corte ha altresì già avuto modo di chiarire l'irrilevanza della circostanza che il professionista interessato rientri o meno nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», avendo stabilito che, in base alla lettera dell'art. 1,, comma 1, del d.P.C.M. in oggetto, il differimento del termine di pagamento si riferisce a tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007; il ricorso va, pertanto, rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,