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Ordinanza — n. 35350/2022 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order to award state costs instead of opposing party due to free legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The applicants, who received free legal aid, argued that the order incorrectly ordered them to pay costs to the opposing party rather than to the State. The court ruled that the error was manifest and mandatory under the law, requiring the costs to be paid to the State as a legal consequence of the applicants' eligibility for free legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 133 d.P.R. n. 115/2002; Art. 391-bis c.p.c.: When a party granted free legal aid loses, the court must order costs to be paid to the State, and any deviation constitutes a correctable material error.

Parole chiave

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material error correction free legal aid litigation costs allocation Corte di Cassazione mandatory statutory consequence indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
12-10-2022 -2- considerato che: il ricorso per correzione dì errore materiale è manifestamente fondato; ed invero l'art. 133 del d.P.R.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Amedeo Pasquale D'Auria e Luigi D'Auria non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Amedeo Pasquale D'Auria e Luigi D'Auria non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817
Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639
anche Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639;
Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536
Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate); inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez.
Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037
Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078
pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata e Cass., ord., 12/06/2019, n.
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
13 e del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come precisato nel dispositivo che segue; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n.
Cass., ord., 4/01/2016, n. 14
21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez.
Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061
14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 30355-2021 proposto da: INTANA TIZIANA, INTANA FRANCESCO, INTANA LUCIA, INTANA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PATRIZIA GRAMEGNA; - ricorrenti - contro INTANA MARIAGRAZIA, INTANA MONICA, INTANA TERESA, D'AURIA AMEDEO PASQUALE, D'AURIA LUIGI; - intimati - avverso l'ordinanza n. 36059/2021 della CORTE SUPREMA DI A CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che Tiziana Intana, Francesco Intana, Lucia Intana e Angelo Intana, difesi dall'avv. Patrizia Gramegna, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza (e non sentenza, come per evidente lapsus calami è indicato nel predetto ricorso) n. 36059/2021, depositata il 23 novembre 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Amedeo Pasquale D'Auria e Luigi D'Auria nei confronti degli attuali ricorrenti (in quel giudizio controricorrenti) nonché di Mariagrazia Intana, Monica Intana e Teresa Intana (in quel giudizio rimaste intimate) e avverso la sentenza n. 668/2018 della Corte di appello di Potenza, depositata il 17 ottobre 2018 e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti;

Amedeo Pasquale D'Auria e Luigi D'Auria non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria; rilevato che: i ricorrenti, precisato di essere stati ammessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza al beneficio del gratuito patrocinio (come risulta dagli atti prodotti), hanno chiesto la correzione dell'errore materiale nella motivazione a p. 13 e nel dispositivo della richiamata ordinanza n. 36059/2021, nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti in quella sede al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti anziché in favore dello Stato;

Ric. 2021 n. 30355 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- considerato che: il ricorso per correzione dì errore materiale è manifestamente fondato; ed invero l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; v. anche Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639;

Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate); inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzìone, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata e Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817 già citata); gli attuali ricorrenti risultano essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato come emerge dalle comunicazioni dell'Ordine degli Avvocati di Potenza datate 11 febbraio 2019 e già depositate nel corso del giudizio di cassazione conclusosi con l'ordinanza n. Ric. 2021 n. 30355 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -3- 36059/2021 nonché depositati unitamente al ricorso introduttivo del presente procedimento; sia a p. 13 che con il dispositivo (p.

14) di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico dei ricorrenti in quella sede e in favore dei controricorrenti, risultati vittoriosi in quel giudizio di legittimità, anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ritenuto che: in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione di p. 13 e del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come precisato nel dispositivo che segue; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 36059/2021, depositata in data 23 novembre 2021, sia corretta sostituendo, a p. 13 ultimo capoverso nonché nel dispositivo a p. 14, le parole «in favore dei controricorrenti», le seguenti parole: «in favore dello Stato»; fermo il resto; manda alla cancelleria di provvedere alle conseguenti necessarie annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 de