Italian Court dismisses appeal for cassation as the lower court judgment is only appealable, not reviewable by supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was published after the legislative change effective March 2, 2006. Although the case originated before the change, the published date dictated that the judgment could only be challenged via appeal, not by cassation. Consequently, the court rejected the request for supreme court review and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 and Art. 27, para. 1 of D.Lgs. 2/02/2006 n. 40; Art. 339 and Art. 341 of the Civil Procedure Code: Judgments of the Peace Judge published after the entry into force of D.Lgs. n. 40/2006 are exclusively appealable and inadmissible for cassation, regardless of whether they were rendered under the old or new regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12131-2021 proposto da: STUCCI LEONARDO nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della Società STUCCI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 12/B, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO DE TULLIO; - ricorrente - contro CO.AL. SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO COLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 730/2020 del GIUDICE DI PACE di ANCONA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Leonardo Stucci, nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della Stucci S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di CO.AL . soc. coop. a r.l. e avverso la sentenza n. 730/2020 del Giudice di pace di Ancona, pubblicata il 13 novembre 2020, che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dall'ingiunta CO.AL . soc. coop. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 743/19 emesso da quel Giudice per il pagamento di euro 518,74, oltre interessi e spese, quale corrispettivo del trasporto di merce effettuato dalla Stucci S.r.l. su incarico di De Langlade & Grancelli S.p.a. e avente come destinataria l'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento della somma di euro 379,18, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/02 dalla messa in mora al saldo, e ha compensato per intero tra le parti le spese di lite;
CO.AL. soc. coop. ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; rilevato che: questa Corte ha da tempo già avuto modo di affermare più volte che, a seguito dell'entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale data sono state rese Ric. 2021 n. 12131 sez.
M3 - ud. 12-10-2022 -2- # impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto); ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono suscettibili solo di appello e l'eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l'impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339;
Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774; Cass, ord., 18/01/2018, n. 1213; Cass., ord., 19/06/2019, n. 16375); ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso all'esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 730/2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l'appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ.; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; l'esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta assorbito; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315);
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 12131 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Co