Court of Cassation dismisses jurisdiction objection, affirming Specialized Agricultural Tribunal's exclusive competence for agrarian contract disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the jurisdictional objection raised by the Diocesan Institute against the Specialized Agricultural Tribunal's decision to transfer the case to the Ordinary Tribunal. The core dispute involved an agrarian lease contract and a counterclaim for acquisitive prescription, with the Institute arguing the Ordinary Tribunal should handle the matter. The court ruled that any controversy requiring the determination of an agrarian contract relationship falls exclusively within the functional competence of the Specialized Agricultural Tribunal, regardless of the specific legal characterization of the underlying facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The Specialized Agricultural Tribunal possesses exclusive functional competence to hear cases where the resolution of the dispute necessitates the ascertainment of an agrarian contract relationship, even if the parties do not explicitly define the nature of the contract at the outset.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 246-2022 proposto da: ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LAMEZIA TERME 92002720792, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SESTITO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE ROPERTO, SANTE LUCA ROPERTO; - ricorrente - contro PANZARELLA MARTINO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il tl5kl 1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Presidente Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FULVIO TRONCONE/che conclude perché codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso e disporre la prosecuzione del processo dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme. Considerato che: con ricorso depositato innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Lamezia Terme convenne in giudizio Martino Panzarella, figlio ed erede di Giuseppe Panzarella con cui era intercorso un contratto di affitto di fondo agricolo di proprietà dell'Istituto, chiedendo, in via principale, il rilascio, per risoluzione del contratto stesso, dei fondi agricoli siti in località Salice del Comune di Curinga di natura seminativo ed uliveto e, in via subordinata, il rilascio, in quanto detenuti sine titulo, dei medesimi fondi agricoli ed in ogni caso il pagamento di tutti i canoni arretrati con rivalutazione e sino al soddisfo, secondo la quantificazione della richiesta c.t.u.; dedusse il ricorrente che, in ragione della mancata corresponsione di diverse annualità di canone e della infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito innanzi al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catanzaro, l'Istituto, appresa la notizia del decesso di Giuseppe Panzarella, aveva rivolto all'erede di questi, Martino Panzarella, l'invito a stipulare un nuovo contratto di affitto senza però ottenere alcun riscontro, neppure in riferimento al nuovo tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato; si costituì Martino Panzarella, il quale propose domanda riconvenzionale tesa all'accertamento del suo acquisto per usucapione dei fondi agricoli contesi;
Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme, al termine della camera di consiglio del 16 settembre 2021, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, dinanzi al quale rimise le parti, fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza de qua, ex art. 50 c.p.c., e compensando tra le parti le spese del giudizio; avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Lamezia Terme, basato su un unico motivo; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede; questa Corte, con 0.1. n. 20970 del 2022, emessa il 25 maggio 2022, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e ritenuta la necessità di accertare se e in che data l'ordinanza impugnata sia stata comunicata alle parti, ha rinviato a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di procedere ai predetti incombenti; il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato memorie; rilevato che: dall'acquisito fascicolo d'ufficio risulta che l'ordinanza impugnata in questa sede, emessa il 16 settembre 2021 e pubblicata il 13 novembre 2021, è stata comunicata dalla Cancelleria all'avv.
Sante Luca Roperto, difensore in quella ed in questa sede dell'Istituto Diocesano, il 15 novembre 2021; il ricorso per regolamento di competenza all'esame è stato notificato dal ricorrente alla parte intimata, tramite messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al difensore del grado di merito, il 14 dicembre 2021; ne consegue che il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria ex art. 47 c.p.c. è stato rispettato ed il ricorso è, quindi, tempestivo; Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- con l'unico motivo di ricorso, l'Istituto Diocesano denuncia la «violazione di norme sulla competenza in relazione all'art. 360, n. 2 cpc», sostenendo che la decisione impugnata sarebbe illegittima ed infondata, in quanto in contrasto con l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul punto; il Giudice del provvedimento impugnato avrebbe infatti, secondo la tesi del ricorrente, asseverato, in difetto di attività istruttoria, la diversità della materia del contendere da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato; tale Giudice sarebbe invece chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, anche nel caso in cui il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nell'eventualità in cui risulti che il convenuto sia un occupante sine titulo del fondo; il Tribunale di Lamezia Terme non avrebbe, in sostanza, avuto modo di ravvisare ictu ocull elementi atti ad escludere la competenza della Sezione Specializzata, in quanto parte ricorrente avrebbe dedotto la preesistenza di un contratto di affitto, poi trasformatosi in detenzione sine titulo del fondo, nel quale è subentrato l'erede dell'originario conduttore e resistente, il quale, senza sollevare alcuna eccezione relativa al Giudice preventivamente adito, ha pure proposto domanda riconvenzionale di usucapione; considerato che: il regolamento di competenza è fondato; secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, la competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie è di tipo funzionale ed è assolutamente inderogabile, sia ratione materiae che ratione loci (v. ex multis, Cass. n. 2472 del 24/07/1971;
Cass. n. 4162 del 15/07/1982; Cass., ord., n. 17477 del 2/09/2015); inoltre, per radicare la competenza funzionale della Sezione Specializzata Agraria Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (Cass- n. 15881 dell'11/07/2014);
è, cioè, a tal fine necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari; va pure precisato che la Sezione Specializzata è comunque «libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come "non agrario" e di adottare, pertanto, tutti i provvedimenti conseguenti, senza che per questo la sua competenza possa venire retroattivamente meno» (Cass. n. 9671 del 3/10/1997); nella specie, la domanda principale dell'attore verte sulla risoluzione di un contratto di fondo agricolo, ossia un contratto agrario in quanto tale rientrante pienamente nella competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata Agraria;
è ininfluente che la domanda subordinata concerna il rilascio del fondo occupato sine titulo e che la domanda riconvenzionale sia volta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione del fondo; Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- ritenuto che: alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza all'esame debba essere accolto e che debba, pertanto, essere cassata l'ordinanza impugnata e dichiarata la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi alla quale la causa va riassunta nei termini di legge; la liquidazione delle spese del presente procedimento é rimessa al giudice dichiarato competente; stante l'accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi alla quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse. Così deciso in Roma, nella Camera di