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Ordinanza Interlocutoria — n. 35321/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court denies VAT deduction claim due to lack of direct link between third-party property costs and taxpayer's business activities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission that granted a VAT deduction to a company. The company argued it should have deducted VAT on costs for a solar plant installed on land it later purchased, despite the plant being built before its ownership transfer. The court rejected this, noting that the tax authority correctly applied the principle requiring a direct and immediate link between the costs and the taxpayer's own business activities, which was absent in this specific transactional chain.

Regesto Legislator

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Art. 19 c. 1, c. 6, III comma, e 3, commi III e I, del d.P.R. n. 633 del 1972; Artt. 167 e 168 della Dir. 2006/112 CE: The right to VAT deduction is denied when costs for works on third-party property lack a direct and immediate link to the taxpayer's own business activities, even if the works are related to the taxpayer's potential future operations.

Parole chiave

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VAT deduction third party property direct link requirement solar plant costs tax neutrality principle business activity nexus Italian tax law sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 19 c. 1, c. 6, III comma, e 3, commi III e I, del d.P.R. n. 633 del 1972
Artt. 167 e 168 della Dir. 2006/112 CE
633 del 1972 in una con gli artt. 167 e 168 della Dir. 2006/112 CE in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU nn. 11533 e 11534 dell'11/05/2018
Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019
CGUE, 28 febbraio 2018, C-672/16
CGUE, 14 settembre 2017, C-132/16 (Iberdrola)
CGUE, 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08
CGUE, 18 luglio 2013, AES-3C Maritza East 1, C-124/12
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14394 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro AGRISUN TWO s.r.l. società agricola in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’av v. Giuseppe Puri (PEC: giuseppepuri@pec.ordineavvocativiterbo.it) - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1593/09/20depositata i n data 1 8 / 0 3 /20 2 1 ;

Oggetto:Detrazione iva – inerenza Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatoleper IR ES, IR AP e IVA per l ’anno 201 1 con il quale , per quantoqui di interesse, l’Ufficio recuperava l’iva detratta a fronte dellarealizzazione di un impianto fotovoltaico portata dalle fatture emessedalla Blu Gea s.r.l., originariamente commissionat o dalla ProgettoEnergia s.r.l. e solo in seguito, dopo l’entrata in funzione dello stesso e dopo l’emissione delle fatture, si era verificato sia l’acquistoda par te della contribuente del terreno, sia la messa in funzionee l’accatastamento dell’impianto ; - la CTP respingeva il ricorso; - la contribuente società appellava la pronuncia; la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa un solo articolato m otiv o ; - lasocietà resiste con controricorso;

Consideratoche: - la sola censura dedotta si incentra sulla violazione/falsa applicazione delcombinato disposto degl i artt. 19 c. 1 e c. 6 , III comma, e 3, commi III e I, del d.P.R. n. 633 del 1972 in una con gli artt. 167 e 168 della Dir. 2006/112 CE in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente riconosciuto la detrazione dell’iva indicata nelle fattureemesse nei suoi confronti dalla Blu Gea s.r.l. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico , detrazione non spettante – in sintesi - alla lucedella anteriorità del collaudo dell’impianto rispetto al subentro della società AGRISUN TWO s.r.l. nella titolarità dell’impianto e della irrilevanza dell e fatture e dei bonifici eseguiti dalla contribuente a pagamentodi tali fatture ; - ritiene il Collegio, alla luce delle questioni poste, che la controversia nonsia di immediata evidenza d ecisoria;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - invero, quanto alla detrazione dell’iva in parola, questa Corte ha recentemente chiarito nella sua massima composizione nomofilattica (Cass. SS.UU nn. 11533 e 11534 dell’11/05/2018 ) che l 'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche peri lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attivitàsvolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estraneeal contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata(negli esatti termini, quanto proprio agli impianti fotovoltaici, si veda anche la successiva Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019 , conforme alle pronunce primacitate delle Sezioni Unite ) ; -inoltre, con specifico riferimento alla questione del riconoscimento del dirittoalla detrazione in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione omanutenzione su beni immobili di proprietà di terzi, risulta centrale il carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'imposta come costantemente predicato dalla medesima Corte di Giustizia(CGUE, 28 febbraio 2018 , C672/16; C GUE, 14 settembre 2017 , C-132/16; C GUE, 18 luglio 2013 , C - 124/12;

C GUE 29 ottobre 2009 C - 29/08); - in questi termini si esprime chiaramente il Giudice dell’Unione in una fondamentale pronunc ia (CGUE, 14 settembre 2017, C - 132/16,Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments ) preceduta da ulteriori sentenze (CGUE, 29 ottobre 2009, SKF , C - 29/08, EU:C:2009:665,punto 57, e del 18 luglio 2013, AES - 3C Maritza East 1 , C-124/12, EU:C:2013:488, punto 27) ”; in particolare, nella ridetta sentenzaIberdrola si precisa come “ . Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto pass ivo anche in mancanza di un nessodiretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o piùoperazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggettopassivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo deibeni o dei servizi che esso fornisce.

Spese di tal genere presentano, Cons.Est. Roberto Succio - 4 infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (v., in particola re, sentenze del 29 ottobre2009, SKF , C - 29/08, EU:C:2009:665, punto 58, e del 18 luglio 2013,AES-3C Maritza East 1 , C - 124/12, EU:C:2013:488, punto 28) ”; - nel caso che ci occupa, tali principi andranno applicati alla luce della circostanza,pacifica in a tti, relativa all’eseguito collaudo del bene in data antecedente al subentro della società contribuente nella titolarità del medesimo, profilo in ordine al quale le Sezioni Unite di questa Corte, nellapronuncia sopra ricordata, non si sono esattamente esp resse