Cassation court remits case to lower court pending Supreme Court ruling on appeal admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal admissible and remitted the case to the Fourth Section for further proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly dismissed his appeal due to a lack of standing, failing to consider his interest in challenging tax notices found in the role extract. The court agreed that the specific issue of standing regarding these notices required a definitive interpretation from the Supreme Court before proceeding. Consequently, the case was sent back to the lower court to await the Supreme Court's decision on this pivotal legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 434 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of general importance regarding the admissibility of an appeal that has already been remitted to the Supreme Court, the cassation court may remit the case to the lower court pending the Supreme Court's decision.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26772-2020 proposto da: MACLI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO TEDESCO, SIMONE FORTE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, Ric. 2020 n. 26772 sez.
ML -ud. 21-06-2022 -2- elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 52/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello di Daniele Macli avverso la sentenza di primo grado, di rigetto del suo ricorso in opposizione ad estratto di ruolo asseritamente richiesto il 16 aprile 2018 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Inps, per difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento della avvenuta prescrizione, in assenza di azioni esecutive, neppure preannunciate dall’Amministrazione;
2. essa ha escluso la specificità del gravame, in difetto di alcuna confutazione, con i sei motivi formulati, dell’unica e assorbente ragione di reiezione della sua domanda dal Tribunale, consistente nel rilievo d’ufficio della carenza di interesse ad agire dell’opponente, limitandosi al richiamo della deduzione, nel giudizio di primo grado, del proprio interesse ad agire per l’impugnabilità dell’estratto di ruolo davanti al Giudice del Lavoro, inconferente al riguardo; Ric. 2020 n. 26772 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- 3. con atto notificato il 15 ottobre 2020, il contribuente ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui Inps e AdER hanno resistito con controricorso;
4. il ricorrente e AdER hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello in difetto di specificità dei motivi, per omissione di una lettura più attenta del contenuto dell’atto, relativo alla ribadita ricorrenza dell’interesse di agire del ricorrente, per l’impugnabilità dell’estratto di ruolo in riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito(primo motivo); nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 434, secondo comma, n. 1 e n. 2, 342, primo comma, n. 1 e n. 2, 436bis, 414 c.p.c., per una formalistica lettura dell’atto di appello, recante lo specifico riferimento dell’interesse ad agire all’impugnazione anche delle cartelle di pagamento non notificategli, di cui ha appreso l’esistenza dall’estratto di ruolo richiesto (secondo motivo);
2. la controversia implica la risoluzione di un profilo, relativo in particolare all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ordine al quale è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte una questione di massima importanza;
3. appare pertanto opportuna, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte Ric. 2020 n. 26772 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- rimett