Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing and orders new role assignment pending Supreme Court guidance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the appeal filed by Salvatore Stara against a previous ruling because the document was not entered into the case docket within the statutory deadline. Although the counter-appeal was properly served, the lack of the appellant's filing prevented the case from proceeding. Consequently, the court ordered a remittal to the new docket while awaiting the Supreme Court's decision on the applicable procedural rule regarding late submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater DPR 115/2002; When an appeal is declared inadmissible due to late filing, the appellant must pay an additional uniform contribution, but the case is remitted to the new docket pending Supreme Court guidance on this specific procedural issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5028-2021 proposto da: STARA SALVATORE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Presidente Relatore Dott.
ENRICO SCODITTI. Rilevato che vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; rilevato che Cass. n. 33270 del 2022 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; rilevato che deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa degli esiti della detta trasmissione degli atti; p.q.m. rinvia la causa a