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Ordinanza — n. 35286/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax authority regarding solid liability of association board members for unpaid taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35286/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an association and its directors against a regional tax court decision. The lower courts upheld the tax authority's finding that the board members were personally and jointly liable for unpaid taxes and penalties due to their management role. The Court affirmed that for tax debts arising by law, individuals who effectively directed the association's management are solidarily responsible during their tenure, regardless of the association's legal status.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 11 c.2 d.Lgs. 472/1997: For tax debts arising by law, individuals who effectively directed the management of an unincorporated association are solidarily liable for the tax and penalties incurred during their tenure.

Parole chiave

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solidary liability tax debts unincorporated association management responsibility penalties unpaid board members tax authority assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 c.c.
25650 del 2018 ) ; - q uesta Corte ha già avuto modo di chiarire , sul punto, che la responsabilitàpersonale e solidale prevista dall'art. 38, c .
Art. 11 c.2 d.Lgs. 472/1997
qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreattendibilità delle fonti di prova ;
artt. 132 c.c
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per carenzadi motivazione o motivazione apparente la violazione falsa applicazionedegli artt. 132 c.c.
art. 38 c.c
25650 del 2018 ) ; - q uesta Corte ha già avuto modo di chiarire , sul punto, che la responsabilitàpersonale e solidale prevista dall'art. 38, c .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473/2015
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19486/2009
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4747/2020
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25650/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 25924 /202 1 proposto da ASSOCIAZIONESPORTIVA DILETTANTISTICA REAL DOR in persona del legale rappresentante pro tempore , DEL M EDICO MICHELE, Z ANINI OMBRETTA, R AVASI ADRIANA , tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dagli avv .ti Luigi F erra j oli (PEC: luigiferrajoii@bergamo.pecavvocati.it) e Alessio P etretti (PEC: alessopetretti@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - Oggetto:

ASD – requisiti – sanzioni - responsabilità Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 2855 / 2 6 / 2 1 depositata i n data 20/07/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: - la ASD REAL DOR , Del Medico Michele, Zanini Ombretta e Ravasi Adriana in qualità di erede di Cerano Vincenzo , ricorrevano tutti avversol'avviso d'accertamento per IRAP, IRES e IVA notificato per ilperiodo d'imposta 01/07/2014 - 30/06/2015 con il quale l' U fficio accertavala decadenza dell'associazione del regime di agevolazioni fiscali previsto dalla L . n. 398 del 1991 con conseguente determinazione del reddito complessivo della ridetta ASD ai sensi dell’art. 143 TUIR e dell’art. 55 TUIR ; irroga va le conseguenti sanzioni nei confronti dei ridetti soggetti ritenuti solidalmente e personalmenteresponsabili in quanto membri del consiglio direttivo dell'associazionee titolari del potere di gestione della stessa; - la CTP di Brescia accoglieva i ricorsi; appellava l' U fficio; - la CTR accoglieva l'appello e confermava la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’ASD REAL DOR unitamente a Del Medico Michele, Zanini Ombretta, Ravasi Adriana con atto affidato a tre motivie illustrato con memoria ; - resiste con controricorso l' A genzia delle entrate ;

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per carenzadi motivazione o motivazione apparente la violazione falsa applicazionedegli artt. 132 c.c. e 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 c.2 n. 2 e n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c . per avere la CTR reso decisione fondata su presupposti erronei tali da rendere del tutto apparente e completamente difettosa la motivazione circa la sussistenza di una Cons.Est. Roberto Succio - 3 indirettadistribuzione di utili ai soci; il tutto non valutando in alcun modole dedu zioni difensive proposte dai contribuenti; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione falsaapplicazione dell'art. 39 c. 1 lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 edell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in combinato disposto, tutti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.per avere la CTR errato nell'affermare che la documentazione esibitadalla ricorrente non consentiva di escludere che l'associazione avesseproceduto a una indiretta distribuzione di utili mancando di esaminare gli elementi di fatto indicati e documentati dal contribuentedal quale derivava come conseguenza più probabile tra quella astrattamente possibili che i compensi corrisposti ai collaboratori dell'associazione fossero corrispetti vi dovuti per l'attività svolta da costoro a favore dell'associazione e non utili distribuitiai soci; - il terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione dell'art.38 c.c. e dell'art . 11 del d.

Lgs. n.472 del 1997 in relazione all'art . 360 c . 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, quanto alla responsabilità personalee solidale di D el M edico Michele , Z anini O mbretta e Ravasi Adriana – quanto alle sanzioni - reso decisione del tutto priva di motivazione in quanto la responsabilità solidale personal e non è collegata alla titolarità mera della rappresentanza istituzionale dell'associazioneo alla semplice partecipazione al comitato direttivo bensì all'attività negoziale , concretamente svolta , per conto e in nomedell'associazione con la creazione di r apporti obbligatori con i terzi;secondo parte ricorrente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto costororesponsabili unicamente sulla base della partecipazione degli stessial comitato direttivo dell'associazione , senza tuttavia fornire alcunadimostraz ione dell'effettivo e concreto svolgimento da parte ditali soggetti di attività a nome e per conto o nell'interesse dell'ente associativo; - i l primo motivo è infondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 - invero dalla lettura della motivazione della pronuncia impugnata si evince chiaramente l'iter logico - giuridico seguito dal giudice dell'appello per pronunciarsi e le ragioni in forza delle quali si è ritenutodi addivenire al decisum ; - s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allor ché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale,non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivam ente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2016, n. 22232). Sostan zialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile. In entrambi i casi - purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, i mplicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione,ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112;Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, n. 8053); - in questo caso , invece, la CTR illustra puntualmente e con chiarezza come in capo all’ASD contribuente difettasse una contabilità separata atta a distinguere le operazioni commerciali da quelle norme commerciali; i compensi ai collaboratori erano stati corrispostiin parte con bonifici in parte con assegni bancari in parte in contanti; quanto ai pagamenti i n contanti non risulta vano riscontrate ricevute di percezione degli stessi; non risulta va parimenti rispettata la disposizione di cui all'art . 37 c. 2 della L. n. 342 del 2000;

Cons.Est. Roberto Succio - 5 - si tratta di elementi che sono stati tutti oggetto di accertamento in fatto, operato con analiticità , da parte della CTR , oltre che di adeguatavalutazione in sede di formulazione della motivazione che per le ragioni sopra poste si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - e ciò in quanto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020) ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nellamotivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli espon ga - in maniera concisa ma logicamente adeguata- gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsiimplicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; - il secondo motivo è inammissibile ; - esso nel suo concreto articolarsi sollecita questa Corte a un riesame del merito della controversia ope razione non consentita a questo giudice di legittimità; la prospettazione posta con il motivo, in concreto, diviene quindi ( in termini Cass.

Sez.2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021) censura relativa alla valutazionedelle prove raccolte , che costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla r icostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea alvizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreattendibilità delle fonti di prova ;

Cons.Est. Roberto Succio - 6 - ciò in quanto la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione daparte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dalgiudice di merito ; - il terzo motivo è infondato; - quanto alla personale responsabilità dei singoli soci la CTR addiviene alsuo accertamento sulla base del fatto che non vi è la ”la semplice appartenenza degli stessi al comitato dell'associazione”, ma che viceversa sussiste la “fattiva attività negoziale degli stessi soci perchépoiché tutti i soci risultano persone delegate alla gestione del conto corrente 115 acceso presso la banca Valsabbina; pertanto l'ufficio ha accertato che i soggetti responsabili in s olido non solo sonoeffettivamente abilitati a spendere il nome dell'associazione ma chesi abbiano anche in concreto potuto esercitare attività negoziali”; e ancora il giudice dell’appello ritiene che costoro siano “ p artecipi direttamentealle attività ne goziali dell'associazione” ; - orbene, giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negozialenon rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nellacompagine dell'en te, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta sorti ex lege ex art. 1173 c..c. risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nelsolo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolorivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente" (v., per tutte, Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020;n. 1602 del 2019, n . 25650 del 2018 ) ; - q uesta Corte ha già avuto modo di chiarire , sul punto, che la responsabilitàpersonale e solidale prevista dall'art. 38, c . 2, c.c. per Cons.Est. Roberto Succio - 7 colui che agisce in nome e per conto dell'associ azione non riconosciutanon è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta perconto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questaed i terzi, con la cons eguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficientela dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente(Cass n. 8752/17;

Cass . n. 18188/14; Cass . n. 26290/07). Atale proposito occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato altresì che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma appunto come già detto ex lege al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente,tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia direttola complessiva gestione associativa nel periodo c onsiderato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass Sez. 5, Sentenza n. 5746/2007, Cass .

Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 12473/2015; Cass . Sez. 5, Sentenza n. 19486/2009; Cass.n. 2169/18). Ed in virtù di tale orientamento, concernente in viaspecifica la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie di chi svolge compiti di a mministrazione e di gestione nell'ambito dell'associazione, deve quindi ritenersi sussistere un principio di presunzioneidoneo a far supporre che i predetti soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributariaper conto dell'associazione ; - nel caso che ci occupa la sentenza impugnata ha fatto applicazione correttadi tali princìpi poiché non solo ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di debiti di imposta con riguardo alla responsabilità del soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia avuto l a gestione dell'attività dell'associazione, quali erano Cons.Est.

Roberto Succio - 8 certamente nel caso in esame i contribuenti ; essa ha anche affermato che l ’ Agenzia delle Entrate aveva specificamente dimostratonon solo e non tanto che costoro erano componenti del ConsiglioDirettivo ma anche che gli stessi agivano quali delegati nei rapportibancari in nome e per conto della stessa, rappresentandola neirapporti con i terzi; - ancora recentemente, questa Corte ha confermato la propria giurisprudenza in argomento, ( in termini si vedan o sia Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; sia Cass. Sez.5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018 ) secondo la quale n elle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negozialenon rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nellacompagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e p er conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente,per i debiti d'imposta, sorti ex leg e , r isponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corr isposto, nel solo periodo di relativainvestitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamentediretto la gestione complessiva dell'ente ; - i nfine , quanto al profilo , pure dedotto nel motivo terzo, relativo l'applicazione dell'art. 11 c . secondo periodo d el d.

Lgs . n. 472 del 1997nel testo vigente r a t ione temporis il motivo è inammissibile; - invero , dalla lettura della sentenza impugnata si evince come l'eccezione non risulta esse r stata posta nei precedenti gradi di giudizioin conseguentemente la sua disamina è preclusa in questa sededi L egittimità; peraltro, ne anche nella narrativa del ricorso per cassazione si fa riferimento alla sua tempestiva proposizione nei gradidel merito ; - neppure, poi, risultano provate ma ancor prima non sono state dedotte nel corso del giudizio circostanze di fatto atte a far propendereper l’assenza di dolo o colpa grave in capo ai contribuenti Cons.Est.

Roberto Succio - 9 responsabili per le sanzioni, così come prescritto dal pen ultimo periododel comma 1 dell’art. 11 sopra richiamato; - per tali ragioni quindi , il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza ; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna part e ricorrente al pagamento delle spese processual