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Ordinanza — n. 35265/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows appeal, ruling condominium assembly nullity case value is total debt, not individual share.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35265/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the appeal regarding jurisdictional competence in a condominium assembly nullity case. The lower court had declared incompetence based on the individual condominium's share of the debt rather than the total amount. The court held that annulling an assembly resolution affects all owners, so the case value must be calculated on the total disputed sum, not the specific portion contested by one owner.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 1 c.p.c.; Art. 7-9, 10 c.p.c.: In actions challenging condominium assembly resolutions, the value of the cause is determined by the total amount of the disputed expense, not the individual share, because the nullity judgment has universal effect.

Parole chiave

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condominium assembly nullity jurisdictional competence value total disputed expense universal effect judgment individual share exclusion valore litigioso calcolo delle spese spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 1 c.p.c.
15434 del 2020 ) , dall’altro la considerazione che tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c.
Art. 7-9, 10 c.p.c.
Art. 1223 cod. civ.
Art. 1226 cod. civ.
Art. 50 cod. proc. civ.
Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. per
art. 50 cod. proc. civ
Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9068 del 2022
Cass. n. 19250 del 2021
Cass. n. 19250 del 2021; Cass.
Cass. n. 15434 del 2020
Cass. n. 15434 del 2020 ) , dall’altro la considerazione che tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art.
Cass. n. 2850 del 2018
Cass. n. 2737 del 2012
Cass. n. 2737 del 2012; Cass.n.
Cass. n. 21529 del 2004
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 25917-2021 proposto da: AMORUSO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO REGINA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA SAVERIO LIOCE 80 PALAZZINA F IN BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FERRIGNI; -controricorrente - R.G. 25917/2021.per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 11639/2019 2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 10/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il proposto regolamento di competenza. La Corte, letto il ricorso per regolamento di competenza proposto da Amoruso Angela Maria nei confronti dell’ordinanza del 10. 9. 2021 del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace; letto il controricorso del condominio; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; rilevato che l’ordinanza impugnata è stata emessa nel giudizio promosso dalla Amoruso al fine di dichiarare la nullità, per violazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., della delibera con cui , in data 25. 6. 2019 , l’assemblea del condominio di via Saverio Lioce n. 8, palazzina F, di Bari a veva ripartito tra i condomini la somma al cui pagamento il condominio era stato condannato da una sentenza del tribunale, chiedendo, per l’effetto,che fosse accertata la non debenza da parte dell’attrice della somma posta a suo carico; che il tribunale in particolare ha motivato la propria pronuncia di incompetenza in ragione dell’ammontare della somma addebitata alla ricorrente, pari a euro 636,12, rilevando che nei giudizi aventi ad oggetto l e domande di annullamento o di nullità di delibere del condominio il valore della causa, ai fini della competenza, va considerato con riferimento all’importo addebitato dalla delibera alla parte attrice e dalla stessa contestato , e non all’ammontare complessivo risultante dal riparto approvato dall’assemblea, che nella specie era pari a euro9.435,86;

R.G. 25917/2021.che il regolamento censura tale decisione per violazione degli artt. 7-9 e 10 cod. proc. civ., assumendo che la determinazione del valore della causa andava compiuta in relazione alla domanda dell’attrice di nullità della delibera , diretta, in quanto tale, a rimuovere la stessa nella sua interezza e non con riferimento all’importo addebitatole, sicché esso andava individuato nell’importo complessivo della spesa su cui la delibera condominiale aveva disposto la ripartizione, rientrante nella competenza del tribunale; che Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott.

Alessandro Pepe, nelle conclusioni scritte, ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; ritenuto che he il regolamento di competenza è fondato; che, secondo un orientamento di questa Corte , che risulta seguìto dall’ordinanza impugnata, nel tempo divenuto prevalente, ai fini del la determinazione del valore della causa di annullamento o nullità delle delibere dell’assemblea di condominio in tema di ripartizione della spesa, anche se il condomino agisce per sentire dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, occorre fare riferimento all’importo contestato (ex art. 12 cod. p roc . c iv .), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", con la conseguenza che l’accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa ( Cass. n. 6363 del 2010;

Cas s. n. 16898 del 2013; Cass.n. 21227 del 2018 ); che tuttavia di recente, sul solco di arresti di segno contrario ( Cass. n. 1201 del2010; Cass. n. 23559 del 2007; Cass. n. 6617 del 2004 ; Cass. n. 8447 del 2000 ) , si è tuttavia sostenuto che la d omanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al R.G. 25917/2021.condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro( Cass. n. 9068 del 2022;

Cass. n. 19250 del 2021; Cass. n. 15434 del 2020 ); che le ragioni addotte da quest’ultimo orientamento appaiono convincenti, meritando condivisione, da un lato, il rilievo che, producendo la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale sempre un effetto caducatorio unitario, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, la domanda di impugnazione proposta dal singolo non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione (cfr.

Cass. n. 15434 del 2020 ) , dall’altro la considerazione che tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. –per il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione " - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto,che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. n. 2850 del 2018;

Cass. n. 2737 del 2012; Cass.n. 21529 del 2004 ) ; che, alla luce delle suddette ragioni e delle conformi e motivate conclusioni del Pubblico Ministero, va affermato il principio che nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione; R.G. 25917/2021.che, pertanto, il ricorso per regolamento va accolto , con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e declaratoria della competenza del Tribunale di Bari, che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 50 cod. p roc . c iv ., provveder à anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P. T. M. La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. per